Cassazione Penale, Ordinanza n. 23285/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'assenza di prova dell'elemento oggettivo del reato, in particolare del nesso tra violenza e impossessamento. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione alla rapina, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, lamentando una valutazione eccessivamente sfavorevole del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una sentenza di merito che aveva già motivato in modo congruo la sussistenza del nesso causale tra violenza e impossessamento. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché la questione non era stata previamente proposta in appello, né con motivi aggiunti né nelle conclusioni, e dunque non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla concessione e sulla misura delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stato adeguatamente motivato valorizzando gravità del fatto e personalità dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente apparenti o generici; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 628 c.p.
Il reato contestato è la rapina; ai fini della sua integrazione è decisivo il nesso di derivazione causale tra violenza e impossessamento.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
Il giudice, nel determinare pena base e aumenti/diminuzioni, deve fare riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 86 Corte cost. 2024
La richiesta di applicazione dell'attenuante della lieve entità è stata avanzata in relazione alla pronuncia costituzionale richiamata, ma la questione non era stata introdotta tempestivamente in appello.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile una censura meramente assertiva o diretta solo a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove, salvo che si deducano specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali già valorizzate dal giudice di merito.
- Una questione non devoluta al giudice di appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, neppure quando si fondi su sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali, se l'interessato non l'ha tempestivamente prospettata nei gradi precedenti.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o delle attenuanti generiche non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica, ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Ai fini della rapina è centrale la sussistenza del collegamento causale tra violenza o minaccia e impossessamento; se tale nesso è congruamente accertato in fatto dal giudice di merito, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
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