Cassazione Penale, Sentenza n. 28329/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione volta a censurare la sentenza di condanna per plurimi reati (tentato omicidio con aggravanti, furto/rapina di autovettura, porto di strumento atto ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblici ufficiali) con cinque motivi: 1) censura sull'applicazione dell'aggravante della crudeltà (violazione di legge e travisamento del fatto); 2) contestazione dell'aggravante per futili motivi (motivo futile e contestazione dell'incidenza dell'alterazione psicofisica); 3) omessa motivazione sulla recidiva; 4) eccedenza della pena/irragionevolezza della quantificazione; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue premesse. Ha confermato la sussistenza delle aggravanti (crudeltà e futili motivi), la legittimità della valutazione della recidiva e la congruità della pena (ridotta in sede di rito abbreviato a 15 anni), nonché il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi concreti a favore dell'imputato. Restano confermate le condanne alle pene principali e accessorie, la restituzione di somme e beni, la confisca/distruzione di quanto sequestrato, e le condanne al risarcimento e rimborso delle spese processuali a carico dell'imputato. È stata inoltre disposta la condanna alle spese processuali nel grado di legittimità e la verbalizzazione/annotazione prevista in materia di dati personali se ricorrono le condizioni.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma relativa al tentativo: l'azione è stata qualificata come tentativo di omicidio in ragione degli atti idonei e diretti a causare la morte, senza che il decesso si sia comunque verificato.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio: il fatto è stato inquadrato come tentativo di omicidio ai sensi dell'art. 575 in combinato con l'art. 56.
art. 577, comma 1, n. 4 cod. pen.
Aggravante applicata per il rapporto di affetto/familiare tra autore e vittima (persona a lui legata da relazione affettiva).
art. 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen.
Furto/rapina aggravata per l'impossessamento dell'autovettura mediante minaccia (brandire forbici) e per essersi posto in condizione di ingiusto profitto e impunità.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sul porto di strumenti atti ad offendere: applicata alla detenzione/porto fuori domicilio di forbici di 20 cm qualificate come strumento atto ad offendere.
art. 337 cod. pen.
Resistenza a pubblico ufficiale: applicata per la condotta posta in essere durante la fuga e il contrasto agli operanti.
artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.
Lesioni personali aggravate riconosciute nei confronti di un agente e di un operatore sanitario intervenuti; valutata la continuazione tra reati e applicate aggravanti richiamate.
art. 61, primo comma, n. 4 cod. pen. (crudeltà)
La Corte ha interpretato la circostanza come condotta eccedente rispetto alla 'normalità causale', capace di arrecare sofferenze aggiuntive. Ha ribadito che la crudeltà può sussistere anche in azioni repentine (dolo d'impeto) e per gli effetti indiretti sui presenti (es. figli).
aggravante per futili motivi (giurisprudenza e principi in tema di movente futile)
Il movente è stato ritenuto futile perché la determinazione criminosa è sorta da uno stimolo di lieve entità (invito a non assumere droghe in presenza dei figli), sproporzionato rispetto alla gravità dell'azione; la futilità ha valenza morale e aumenta il disvalore della condotta.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La recidiva aggravata è stata riconosciuta con valutazione concreta della personalità e dei precedenti dell'imputato: la presenza di precedenti omogenei e reiterati ha giustificato l'amplificazione sanzionatoria.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha richiamato il principio per cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti a favore del reo; la loro mera invocazione è insufficiente se non supportata da profili favorevoli concreti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 (codice protezione dati personali)
Annotazione/adeguamento in materia di protezione dei dati personali prevista se ricorrono le condizioni.
artt. 82 e 83 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Norme richiamate in relazione alla liquidazione e pagamento delle spese legali a favore dello Stato per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in tema di limiti alla motivazione e alla sintesi dei motivi in ricorso per cassazione (limiti di motivazione stretta).
Giurisprudenza citata (es. Sez. U. n. 40516/2016 Del Vecchio, Sez. 1 n. 20185/2017, ecc.)
I precedenti di legittimità sono stati utilizzati per precisare i criteri di applicazione delle aggravanti (crudeltà, dolo d'impeto, futili motivi) e per confermare principi sul riconoscimento della recidiva e delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Crudeltà: si configura quando la condotta eccede la 'normalità causale' infliggendo sofferenze aggiuntive; può sussistere anche se l'azione è stata rapida o d'impeto e può tener conto degli effetti indiretti sui presenti (es. figli testimoni).
- Dolo d'impeto e responsabilità: l'elemento soggettivo di azione repentina non esclude automaticamente aggravanti come la crudeltà; la natura improvvisa non è incompatibile con la valutazione di riprovevolezza aggiuntiva.
- Futili motivi: il movente è aggravante quando è chiaramente sproporzionato e di scarsa consistenza morale rispetto alla gravità del fatto (es. reazione violenta a un invito banale), e la sua valutazione è rimessa al giudice di merito salvo vizio manifesto.
- Recidiva: il riconoscimento richiede valutazione concreta e comparata dei precedenti (omogeneità, distanza temporale, qualità dei reati) e non è escluso dall'alterazione psicofisica dell'imputato, a meno che questa non sia comprovata e idonea a incidere sulla personalità criminosa.
- Circostanze attenuanti generiche: per essere riconosciute occorrono elementi positivi concreti, non la sola assenza di profili negativi; la loro concessione non è automatica e deve essere motivata nel merito.
- Valutazione della pena: la misura della pena e l'esercizio di discrezionalità del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione o eccesso manifesto, non per semplice dissenso sulla valutazione degli elementi probatori.
- Intossicazione/alterazione: lo stato di alterazione psico-fisica può essere rilevante ma non determina automaticamente l'esimente o l'esclusione delle aggravanti; occorre prova specifica del suo impatto sulla capacità di intendere e volere.
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