Sentenza n. 4790/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza nr. 5654/2024 del 12 dicembre 2024 e pubblicata in data 28 febbraio 2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5654/2024, di assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici riconosciuti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5654/2024, pubblicata il 28 febbraio 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. Il credito riconosciuto era pari a 1.000 euro per un ricorrente, riferito agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e a 500 euro per l’altra ricorrente, riferito all’anno scolastico 2023/2024. Deducevano la mancata esecuzione del giudicato e chiedevano la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Le spese del giudizio civile, distratte ai difensori antistatari, non erano oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo il 13 marzo 2025; ha quindi ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione né fornito informazioni sullo stato della procedura e che l’esistenza e l’ammontare dei crediti erano incontestati. Ha ordinato al Ministero di rilasciare, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, le carte elettroniche e di accreditarvi rispettivamente 1.000 e 500 euro. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; l’incarico non dà diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 25 novembre 2025 e depositato il successivo 27 novembre, gli esponenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5654/2024 del 28 febbraio 2025
La disposizione è il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 13 marzo 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile quanto al termine dilatorio, essendo stata provata la notifica del titolo esecutivo e risultando rispettato il periodo di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La norma è richiamata quale base della carta elettronica del docente, riconosciuta nel giudicato da eseguire per un valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e il credito riconosciuto è incontestato nell’an e nel quantum, il giudice può ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine determinato e disporre, per l’ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
- Ai fini del rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni, rilevano la prova della notifica del titolo esecutivo e il decorso dei 120 giorni.
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