Sentenza n. 913/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a – del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n.-OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio interdittivo antimafia fondato sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Napoli, con il quale era stato ritenuto sussistente un tentativo di infiltrazione mafiosa idoneo a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto meritevoli di apprezzamento le censure relative all’omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale: dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023, l’amministrazione avrebbe valorizzato nell’interdittiva elementi indiziari sopravvenuti senza consentire una nuova interlocuzione con la società, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità.
La decisione
Nel corso del giudizio, in seguito all’ordinanza propulsiva n. 1293/2025, la Prefettura ha proceduto al riesame dell’interdittiva. Successivamente ha adottato un provvedimento non impugnato con cui ha sottoposto la società alle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR ha ritenuto che tale provvedimento sopravvenuto superasse l’efficacia dell’interdittiva impugnata e determinasse il venir meno dell’interesse della società alla sua caducazione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, anziché cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese in ragione dell’esito in rito e della delicatezza della materia. Il giudice ha inoltre richiamato l’assenza di automatismi successivi alla conclusione delle misure di prevenzione collaborativa: allo scadere del periodo, il prefetto deve verificare il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione prima di rilasciare l’informazione antimafia liberatoria.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono il quadro normativo richiamato per l’adozione dell’interdittiva antimafia fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
[A]lla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
La sottoposizione alle misure amministrative di prevenzione collaborativa supera l’efficacia dell’interdittiva impugnata e fa venir meno l’interesse alla sua caducazione; tuttavia, alla scadenza delle misure non opera alcun automatismo liberatorio, essendo necessaria una successiva verifica prefettizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di una misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 può superare l’efficacia dell’interdittiva antimafia impugnata e determinare il venir meno dell’interesse alla sua caducazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La conclusione delle misure di prevenzione collaborativa non produce automaticamente il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: il prefetto deve previamente accertare, sulla base delle analisi del gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.
- Quando elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del procedimento interdittivo siano valorizzati nella motivazione finale, l’omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale può assumere rilievo, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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