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Ordinanza

Ordinanza n. 1610/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250029064, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 3 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 16 dicembre 2025; - della Circolare del Ministero dell'Università e della ricerca “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026”, nella parte in cui limita la dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza “mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo, a tal fine, la possibilità di proporre terzi garanti appartenenti comunque alla cerchia familiare dell'istante. - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202601902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul, nonché circolare ministeriale sulle procedure per l'ingresso e l'immatricolazione degli studenti internazionali, nella parte relativa alla dimostrazione dei mezzi economici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, deducendo contestualmente l'illegittimità della circolare ministeriale nella parte in cui consente di dimostrare i mezzi economici di sussistenza mediante garanzie personali o dei genitori, escludendo la possibilità di indicare terzi garanti appartenenti alla cerchia familiare. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione del diniego e, nel merito, la condanna del Consolato al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sostenendo che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto completa l'istruttoria posta a fondamento del diniego e non idoneo il contesto economico emerso a dimostrare la capacità di sostenere gli studi all'estero. In particolare, ha valorizzato il fatto che le somme presenti sul conto corrente fossero state depositate in contanti a ridosso della presentazione dell'istanza e non risultassero coerenti con il reddito familiare. L'ordinanza non si pronuncia definitivamente sulla domanda di annullamento, sulla legittimità della circolare o sulla richiesta di rilascio del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione

    La disposizione è richiamata a fondamento della domanda di condanna al rilascio del provvedimento richiesto, ma non viene esaminata nel merito nell'ordinanza cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione quando, con valutazione sommaria, risulti completa l'istruttoria amministrativa posta a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Nella valutazione della capacità economica necessaria per il rilascio di un visto per motivi di studio, l'amministrazione può considerare non attendibili o insufficienti somme depositate in contanti poco prima della presentazione dell'istanza, ove non risultino coerenti con il reddito familiare documentato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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