Sentenza n. 3182/2026 - Roma, Sezione 1B
per la dichiarazione di nullità, annullamento e/o declaratoria di illegittimità del Decreto Dirigenziale con il quale si è stabilito di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale conseguita dal ricorrente in Brasile al superamento di una misura compensativa, emesso dal Ministero della Salute il 17.08.2022,-OMISSIS- che all'articolo 1 prevede “ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m., il riconoscimento del titolo di Medico, rilasciato in data 18.12.1990 dalla Universidade De Sao Paulo di Sao Paolo (Brasile) al signor-OMISSIS- -OMISSIS-, nato a Sao Paulo (Brasile) il 03.05.1966, cittadino Italiano e Brasiliano, è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologica, clinica pediatrica”, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale del Ministero della Salute che ha subordinato il riconoscimento della qualifica professionale di medico conseguita in Brasile al superamento di una prova attitudinale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, sostenendo che il decreto non chiarisse se la misura compensativa fosse stata disposta sulla base di un effettivo riscontro della carenza di requisiti e competenze. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, lamentando la mancata considerazione del percorso formativo, dell’esperienza professionale, delle specializzazioni e degli approfondimenti documentati, anche in rapporto alla durata del corso italiano di medicina e chirurgia. Infine, ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento, assumendo che altri medici con titolo extra UE avrebbero ottenuto il riconoscimento diretto senza misure compensative. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha escluso l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure potessero essere esaminate nel giudizio di legittimità senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché il decreto richiamava il parere della Conferenza di servizi del 18 luglio 2022 e la precedente decisione della Conferenza del 24 novembre 2015, individuando gli atti presupposti e rendendoli conoscibili all’interessato. Il parere del 18 luglio 2022 aveva esaminato il dossier del richiedente e comparato il suo percorso con quello previsto dall’ordinamento italiano, tenendo conto della residenza biennale in chirurgia generale e della specializzazione in chirurgia plastica, tanto da escludere la materia di clinica chirurgica dalla prova. La misura compensativa residua riguardava clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologica e clinica pediatrica. Il giudice ha ritenuto giustificata la mancata valorizzazione dell’esperienza lavorativa, poiché il ricorrente aveva prodotto soltanto una dichiarazione personale relativa a un’attività di 25 anni nella chirurgia plastica, senza le certificazioni dettagliate richieste dal Ministero e senza documentare adeguatamente l’attività indicata. Anche la censura di parità di trattamento è stata respinta perché generica: il ricorrente non aveva indicato i professionisti o le posizioni comparabili rispetto ai quali sarebbe stata applicata una diversa valutazione. Il TAR ha comunque evidenziato che il ricorrente può chiedere la revisione dell’istanza producendo idonea documentazione sull’attività lavorativa. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
artt. 49 e 50 d.P.R. 394/1999
Consentono la presentazione della domanda di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in Paesi extra UE e impongono all’Amministrazione di comparare il percorso formativo estero con quello richiesto dall’ordinamento italiano.
art. 49, comma 3, d.P.R. 394/1999
ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente [...] può stabilire [...] che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento
Legittima l’assoggettamento del riconoscimento a una prova attitudinale o a un tirocinio quando la comparazione dei percorsi formativi evidenzi la necessità di una misura compensativa.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa richiamata per subordinare il riconoscimento della qualifica professionale extra UE al superamento della misura compensativa.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano individuati e resi disponibili all’interessato, senza necessità di notificarglieli integralmente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale sanitaria conseguita in un Paese extra UE, l’Amministrazione deve comparare puntualmente durata, contenuti didattici, obiettivi formativi, modalità di frequenza e attività teorico-pratica del percorso estero con quello previsto dall’ordinamento italiano.
- La comparazione dei percorsi formativi esteri può condurre legittimamente all’imposizione di una misura compensativa, quale una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento, quando sia necessario verificare il possesso delle conoscenze, competenze e abilità richieste per l’esercizio della professione in Italia, con particolare riguardo alla tutela della salute pubblica.
- La motivazione di un provvedimento di riconoscimento professionale può essere resa per relationem mediante il richiamo a pareri e atti istruttori, purché tali atti siano specificamente individuati e accessibili all’interessato; non è necessario che l’Amministrazione li notifichi integralmente insieme al provvedimento finale.
- L’Amministrazione può non valorizzare l’esperienza professionale estera quando il richiedente non produca, nonostante una specifica richiesta istruttoria, documentazione idonea e dettagliata a comprovarne natura, durata e contenuti.
- La violazione della parità di trattamento non può essere utilmente dedotta in termini generici: chi la invoca deve indicare le posizioni comparabili e gli elementi concreti che dimostrerebbero l’applicazione di criteri differenti.
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