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Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art. 35, comma 2, l. n. 47/1985

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal Comune in relazione a una domanda di permesso di costruire in sanatoria, proposta ai sensi dell’art. 35, comma 2, della l. n. 47/1985. Nel corso del giudizio, a seguito di lunghe trattative, le parti hanno concluso una convenzione di cessione in permuta delle aree interessate dal giudizio e da altri contenziosi connessi, finalizzata a definire la vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. In ragione di tale sopravvenienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la convenzione di cessione in permuta delle aree e la prevista compensazione volumetrica avevano fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul diniego impugnato. Il Comune ha aderito alla definizione in rito e alla compensazione delle spese. Le spese di lite sono state quindi compensate, in considerazione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, della natura in rito della decisione e della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, l. n. 47/1985

    Norma richiamata quale base della domanda di permesso di costruire in sanatoria, il cui diniego era stato impugnato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso conseguente al sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione sul merito.
  • La sopravvenuta stipula di una convenzione amministrativa o negoziale tra le parti, idonea a definire la vicenda sostanziale oggetto del contenzioso, può determinare il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse e l’amministrazione aderisce alla definizione in rito, il giudice può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
  • In presenza di una decisione meramente processuale e di un’evoluzione della vicenda condivisa dalle parti, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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