Cassazione Penale, Sentenza n. 35537/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990). Due motivi: 1) errata qualificazione giuridica per mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90; 2) illegittimità della confisca del denaro sequestrato (art. 240 c.p.) perché, secondo il ricorrente, in caso di applicazione del comma 5 dell'art. 73 la confisca è consentita solo se è provata la provenienza illecita del bene.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: in tema di patteggiamento l'impugnazione per cassazione che deduca errata qualificazione è ammessa solo per errori manifesti, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, condizione non verificata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché presupponeva una riqualificazione in base al comma 5 dell'art. 73 che non è avvenuta; inoltre la sentenza impugnata motivava che il denaro era profitto del reato non risultando fonti lecite alternative documentate. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma procedurale relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la verifica di conformità tra capo di imputazione e sentenza deve potersi fare sulla base dei capi di imputazione e della succinta motivazione.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento che deducano errata qualificazione del fatto ai soli casi di errore manifesto, immediatamente evidente e incontroverso rispetto alla contestazione.
art. 73, comma 1 e comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disciplina le sanzioni per i delitti relativi agli stupefacenti; il comma 5 prevede ipotesi attenuate applicabili in specifiche condizioni, la cui applicazione richiede che la fattispecie e gli elementi siano valutabili con immediatezza rispetto al capo di imputazione.
art. 240 c.p.
Regola la confisca; la Corte ha ritenuto legittima la confisca del denaro quando la motivazione indica che esso costituisce profitto del reato e non risultano documentate fonti lecite alternative, salvo che per specifiche ipotesi normative che richiedano prova della provenienza illecita.
artt. 110 e 81, comma secondo c.p.
Principi penali richiamati nella imputazione (concorso di persone e determinazione della pena).
Massime di principio
- In sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica è ammissibile solo per errori manifesti: la differente qualificazione deve emergere con immediatezza e senza margini di opinabilità dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione.
- La richiesta di riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata (es. art. 73, comma 5 DPR 309/90) deve poter essere ricavata chiaramente dagli atti: se la diversa qualificazione non è evidente dalla contestazione e dalla motivazione, il motivo è inammissibile o infondato.
- La confisca del denaro sequestrato in reati di droga è legittima quando il giudice motiva che la somma rappresenta profitto del reato e non emergono fonti lecite documentate; in ipotesi normative specifiche che richiedano prova della provenienza illecita, la confisca può essere subordinata a tale prova.
- In appelli o ricorsi avverso patteggiamenti è poco efficace basarsi su questioni probatorie complesse o su rivalutazioni degli elementi di fatto non immediatamente desumibili dagli atti: la Cassazione valuta la sussistenza di vizi solo se sono palesi rispetto al contenuto della sentenza e del capo di imputazione.
- Chi impugna per cassazione deve strutturare il motivo in modo da dimostrare l'evidente contraddizione tra la qualificazione adottata nella sentenza e la contestazione originaria; altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato.
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