Sentenza n. 2897/2026 - Napoli, Sezione 6
PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ- EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/2010 del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Forio sull'istanza/diffida prot. n. 2619 del 17.01.2025, volta ad ottenere: il rigetto espresso della domanda di condono edilizio presentata al Comune di Forio in data 08/02/1995, prot. n. 2898, ai sensi della Legge 724/94 - Pratica 203/95, relativa agli immobili di proprietà dei Sigg.ri Rossi Mauro e Di Stefano Giulia l'accertamento di tutte le opere abusive eseguite sui medesimi immobili successivamente alla presentazione della domanda di condono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Forio sull'istanza-diffida diretta a ottenere la definizione di una pratica di condono edilizio e l'accertamento e repressione di opere abusive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Forio sull'istanza-diffida del 17 gennaio 2025. L'istanza chiedeva l'adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di condono edilizio presentata nel 1995 dai controinteressati, prospettandone l'improcedibilità o il rigetto in ragione di opere asseritamente realizzate successivamente, nonché l'accertamento degli ulteriori abusi edilizi e l'adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi e ripristinatori. Il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento, ma non lo aveva concluso entro i termini di legge, inducendo il ricorrente ad agire contro il silenzio. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato lo svolgimento di accertamenti, l'interlocuzione con i controinteressati, l'adozione di una SCIA ex art. 37 d.P.R. 380/2001 per attività di ripristino, la rimozione delle opere ritenute non conformi e, infine, l'adozione di un provvedimento espresso di archiviazione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'adozione, il 2 marzo 2026, del provvedimento espresso di archiviazione ha superato la situazione di inerzia oggetto del ricorso e ha soddisfatto l'interesse procedimentale perseguito con l'azione avverso il silenzio, consistente nell'ottenere una determinazione espressa, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole. Non era quindi più utile una pronuncia sull'obbligo del Comune di provvedere. Il giudice ha precisato che l'eventuale contestazione della legittimità o lesività dell'archiviazione dovrà essere proposta con autonomo giudizio, non potendo essere esaminata nel giudizio circoscritto al silenzio. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione per sopravvenienza e della mancata decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto, l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso ha reso inutile la pronuncia sull'obbligo di concludere il procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio-inadempimento; il giudizio è venuto meno per effetto della conclusione espressa del procedimento durante la pendenza della causa.
legge n. 241/1990
Richiamata quale disciplina generale del procedimento amministrativo e dell'obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla SCIA presentata per attività di ripristino nell'ambito degli accertamenti edilizi svolti dal Comune.
legge n. 724/1994
Richiamata quale normativa in base alla quale era stata presentata la domanda di condono edilizio oggetto dell'istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse primario azionato è ottenere una determinazione espressa dell'amministrazione sul procedimento, non necessariamente un contenuto favorevole della decisione.
- L'adozione, durante il giudizio contro il silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento fa venir meno l'interesse alla pronuncia sull'obbligo di provvedere, anche quando l'atto sopravvenuto sia di rigetto o di archiviazione.
- La legittimità o la lesività del provvedimento espresso adottato nelle more non possono essere esaminate nel giudizio originariamente proposto contro il silenzio, il cui oggetto è limitato all'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento; tali questioni devono essere dedotte mediante autonomo giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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