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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, notificato il 15 luglio 2024, adottato per mancanza dei requisiti psico-fisici di idoneità al porto dell'arma; impugnati anche, ove necessario, la richiesta comunale di revoca e l'invito a produrre certificato medico e sottoporsi a visita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dipendente della Polizia Locale, ha impugnato la revoca prefettizia della qualifica di agente di pubblica sicurezza, disposta dopo che il Comune, in base alla propria disciplina che prevedeva il servizio armato continuativo, aveva comunicato il mancato superamento dell'accertamento di idoneità psico-fisica all'uso delle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento: l'idoneità all'uso delle armi non rientrerebbe tra i requisiti tassativi per il conferimento o la conservazione della qualifica, requisiti che la ricorrente continuava a possedere. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, per la mancata indicazione di sopravvenute esigenze che giustificassero la revoca. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse in relazione alla spettanza dell'indennità connessa alle funzioni di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il decreto prefettizio. Sulla base dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e dell'orientamento del Consiglio di Stato richiamato, ha stabilito che il potere prefettizio di conferire o dichiarare la perdita della qualifica è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente indicati dalla legge: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne detentive per delitto non colposo o di misure di prevenzione; mancata espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati e mancata destituzione dai pubblici uffici. L'idoneità psico-fisica all'uso delle armi non è tra tali requisiti e la dotazione di armi non è condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica. Il secondo motivo non è stato esaminato, essendo assorbito dall'accoglimento del primo. L'eccezione comunale di carenza di interesse è stata respinta: la controversia sull'indennità, pari a circa 20-30 euro mensili, è estranea al giudizio e non può essere delibata dal giudice. Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo nell'ultimo biennio.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1, 2 e 3, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Il terzo comma, poi, aggiunge che “il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita delle qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti”.

    La perdita della qualifica può essere dichiarata soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente elencati dal comma 2; il potere prefettizio è vincolato e l'idoneità psico-fisica al porto dell'arma non costituisce un requisito previsto dalla legge.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Posti i termini della questione, la Terza Sezione ha condiviso il secondo degli orientamenti citati, con argomentazioni che il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate dal TAR quale fondamento per la motivazione mediante richiamo alle argomentazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • art. 5, comma 5, l. 7 marzo 1986, n. 65

    La facoltà il cui riconoscimento presupporrebbe, ad avviso del giudice di primo grado, il compimento da parte della Prefettura delle medesime valutazioni – in tema di “buona condotta” e di “affidamento di non abusare delle armi” del richiedente il rilascio del titolo di polizia – cui l’art. 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, subordina, appunto, il rilascio della licenza di portare armi.

    La facoltà di portare armi consegue alla qualifica secondo la disciplina specifica prevista per la polizia municipale, ma non può essere trasformata in un requisito ulteriore, non previsto dalla legge, per il conferimento o il mantenimento della qualifica.

  • artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, se si tiene conto che nei provvedimenti impugnati non vengono citate le sopravvenute esigenze per cui la qualifica di agente di P.S. potrebbe essere revocata.

    Il ricorso ha invocato le disposizioni sull'obbligo di motivazione, ma il TAR non ha deciso autonomamente il motivo, assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 5, comma 5, d.m. 4 marzo 1987, n. 145

    Infine, non può non osservarsi che l’uso delle armi da parte degli agenti di pubblica sicurezza costituisce oggetto di una minuziosa regolamentazione, sia attraverso il regolamento locale che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. n. 65/1986 e dell’art. 2 del d.m. 4 marzo 1987, n. 145, deve individuare i servizi di polizia municipale ai fini del cui svolgimento è prevista la dotazione di armi da parte dei relativi addetti nonché “i termini e le modalità del servizio prestato con armi” da parte degli stessi, sia attraverso la previsione che, ad esempio, limita il porto dell’arma in dotazione al territorio di appartenenza

    La disciplina regolamentare governa i servizi per i quali è prevista la dotazione di armi e le modalità del servizio armato; tale disciplina non introduce l'idoneità al porto dell'arma fra i requisiti legali per la qualifica.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alla polizia municipale e di dichiararne la perdita è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente elencati dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; non è consentito introdurre, in via interpretativa, ulteriori requisiti non previsti dalla legge.
  • L'idoneità psico-fisica all'uso delle armi non è requisito per il conferimento o il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza della polizia municipale. La possibile dotazione di armi e il servizio armato non trasformano tale idoneità in una condizione ulteriore della qualifica.
  • La controversia sulla spettanza dell'indennità collegata al concreto esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza è distinta dall'impugnazione della revoca della qualifica e non può essere esaminata incidentalmente dal giudice nell'ambito di tale giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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