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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22822/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo che aveva rigettato l'istanza di dissequestro ex art. 309 c.p.p. relativa alla somma di euro 2.950, ritenuta profitto di una truffa ai danni della compagnia assicurativa Promicasa s.r.l. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza della gravità indiziaria: contesta l'assenza di condotte attive volte a indurre la stipula delle polizze, la mancanza di prova del contributo causale (sostenendo che le somme erano accreditate su conti di terzi, es. Luzi, e che la condotta valga al più come ricettazione/riciclaggio) e l'insufficienza dell'assenza di giustificazione dei bonifici a provare il concorso nella truffa. Inoltre censura il nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e profitto del reato e la mancata indicazione del periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, nella sostanza, mirassero a rimettere in discussione la persuasività della motivazione e la valutazione degli elementi di fatto operata dal Tribunale, mentre il sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali. Il Collegio ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente valutato il fumus e il periculum: era stata rilevata la stretta contiguità temporale tra l'incasso dei premi e il trasferimento, nello stesso giorno, di euro 2.950 sul conto del ricorrente (esatta metà dei 5.900 euro sottratti), la qualificazione dell'attività del ricorrente come ditta individuale riconducibile a un broker collegato a un firmatario delle polizze false, l'assenza di giustificazioni dei bonifici e la mancanza di redditi da attività di intermediazione, nonché elementi di capacità dissimulatoria. Dichiarata l'aspecificità del secondo motivo (mancata dimostrazione del nesso di derivazione causale) e rigettate le ulteriori censure, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme applicabili per l'evidente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'istanza di dissequestro; il Tribunale e la Cassazione hanno valutato che i presupposti per il sequestro preventivo (fumus commissi delicti e periculum in mora) erano stati adeguatamente motivati dal giudice del riesame

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi per il ricorso in Cassazione (limiti formali alle censure ammessi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

  • art. 23 co. 8 d.l. 137/2020

    Richiamato quale base normativa per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto

  • art. 8 d.l. 198/2022

    Richiamato unitamente al precedente per la disciplina del contraddittorio scritto e della trattazione del ricorso

  • Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018 (Bagalà) - giurisprudenza

    Principio richiamato sul nesso di pertinenzialità: il sequestro preventivo di somme può essere disposto se è accertato che il denaro costituisce provento, profitto o prezzo del reato, o sia servito o destinato a commetterlo

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - giurisprudenza

    Principio richiamato sull'ambito di sindacato del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; non costituisce strada per una nuova valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua
  • La contiguità temporale tra l'incasso di proventi e il trasferimento delle somme sul conto di un indagato, specie se l'importo coincide con parte del profitto contestato, è elemento indiziario rilevante per il nesso di pertinenzialità
  • La mancata giustificazione delle somme ricevute, l'assenza di redditi coerenti con l'attività dichiarata e la qualificazione formale dell'attività (es. ditta/broker) possono rafforzare il quadro indiziario di concorso nel reato
  • L'ipotesi di ricettazione o riciclaggio può essere esclusa quando gli elementi indiziari indicano una più diretta relazione tra i trasferimenti e il profitto del reato (temporalità, importi coincidenti, collegamenti documentali)
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo può fondarsi non solo sulla fungibilità del denaro ma anche su elementi di capacità dissimulatoria o rischio concreto di dispersione
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o palesemente infondato può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

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