Cassazione Civile, Ordinanza n. 25401/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2006, con cui l’Ufficio aveva contestato al contribuente un maggior reddito derivante dalla partecipazione in una s.r.l. in liquidazione di cui egli era socio unico. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; l’Agenzia aveva poi proposto appello, ma la CTR Campania lo aveva dichiarato inammissibile perché l’Ufficio non aveva depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata notificata l’impugnazione, ritenendo così non provata la rituale instaurazione del contraddittorio. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché non potesse essere accolto il rinvio richiesto per produrre la cartolina AR, e lamentava inoltre la violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione postale, assumendo che, essendo la spedizione regolarmente effettuata, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito dell’avviso di ricevimento, ovvero disporre la rinnovazione della notifica o la rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva dato una motivazione logicamente adeguata indicando la ragione giuridica dell’inammissibilità dell’appello, ossia la mancata prova del perfezionamento della notifica per assenza dell’avviso di ricevimento, senza dover confutare analiticamente tutte le tesi dell’Ufficio. Ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che, in caso di notifica a mezzo posta, per il rispetto del termine di impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’agente notificatore, ma la prova del perfezionamento della notifica deve comunque risultare; se manca l’avviso di ricevimento e non vi è attività dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile e non può essere concesso un semplice rinvio per il deposito successivo. L’unico rimedio è la rimessione in termini, ma solo se il notificante dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall’amministrazione postale un duplicato dell’avviso; nel caso concreto tale prova mancava. Nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il fondamento della decisione; non occorre confutare analiticamente tutte le tesi non accolte se la ragione decisoria è chiaramente espressa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è utilizzato come parametro per dedurre nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali.
art. 17 d.lgs. 546/1992
richiamato dall’Agenzia tra le norme sul processo tributario e sulla notificazione degli atti.
art. 18 d.lgs. 546/1992
richiamato dall’Agenzia tra le norme sul processo tributario e sulla notificazione degli atti.
art. 53 d.lgs. 546/1992
richiamato per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello tributario.
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini è ammessa solo se la parte dimostra di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile e di essersi tempestivamente attivata per procurarsi il duplicato dell’avviso di ricevimento.
art. 180 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo dall’Agenzia.
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notificazione non è consentita quando manca la prova del perfezionamento della notifica e l’omissione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 350 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo dall’Agenzia in relazione al giudizio di appello.
art. 4, comma 3, L. 890/1982
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta.
art. 5, comma 3, L. 890/1982
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta.
art. 6, comma 1, L. 890/1982
lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad indennità; l’amministrazione postale deve rilasciare gratuitamente un duplicato al mittente.
art. 24 Cost.
richiamato dall’Agenzia a sostegno della richiesta di rimessione in termini o di rinnovazione della notifica.
art. 111 Cost.
evocato dalla Corte per escludere il mero rinvio, in ragione del principio di ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte precisa che non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo di impugnazione notificato a mezzo posta, la prova della spedizione dell’atto non basta da sola a dimostrare il perfezionamento della notificazione: in assenza di avviso di ricevimento, e se l’intimato non si costituisce, l’impugnazione è inammissibile.
- Il giudice non è tenuto a concedere un semplice rinvio per consentire il deposito successivo dell’avviso di ricevimento mancante, poiché ciò contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
- La rimessione in termini per produrre l’avviso di ricevimento è ammissibile solo se il notificante documenta di essersi tempestivamente attivato presso l’amministrazione postale per ottenere un duplicato dell’avviso smarrito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice espone una ragione giuridica chiara e controllabile della decisione; non è richiesta una confutazione analitica di tutte le deduzioni o prove non accolte.
- In presenza di un vizio di notificazione non sanato dalla prova del perfezionamento, la rinnovazione della notifica non può essere utilizzata per neutralizzare l’effetto immediato di inammissibilità dell’impugnazione.
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