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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33893/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 ai fini IRES nei confronti di una società in liquidazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la decisione, sostenendo che la perdita fiscale riportata nel 2006 derivasse da un anno precedente, il 2004, nel quale era stata accertata l'inattendibilità della contabilità, in particolare per saldi di cassa negativi e incongruenze nelle rimanenze di magazzino. La CTR aveva respinto l'appello con motivazione ritenuta apodittica. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato esterno formatosi su una sentenza definitiva relativa all'anno 2004, che aveva escluso la perdita d'esercizio poi riportata nel 2006; (3) in subordine, violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, perché i saldi di cassa negativi e le anomalie delle rimanenze avrebbero legittimato la rettifica dei ricavi e il recupero a tassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR per motivazione apparente, ma, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto e valorizzando il giudicato esterno formatosi sulla controversia relativa all'anno 2004, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento per il 2006. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e compensato integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; il principio di ragionevole durata del processo e l'esigenza di economia processuale consentono, nei limiti consentiti, la correzione della motivazione e la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza o apparenza integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione intellegibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    veicolo del vizio di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione mancante o apparente.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame della questione nel successivo giudizio, anche se avente petitum diverso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    veicolo del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento al giudicato e, in subordine, alla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere la legittimità delle presunzioni fondate su saldi di cassa negativi e sulle incongruenze contabili ai fini della rettifica dei ricavi.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di correggere la motivazione e decidere nel merito senza rinvio quando la soluzione giuridica è univoca e non servono ulteriori accertamenti.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a fondamento della funzione di economia processuale e della ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame di quella questione nel successivo giudizio, anche in materia tributaria e anche se i periodi d'imposta sono diversi, quando l'accertamento riguarda un elemento tendenzialmente permanente della fattispecie.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia espansiva del giudicato su fatti o qualificazioni giuridiche che, per loro natura, si proiettano su più annualità; al contrario, il giudicato vincola Amministrazione e contribuente nella ricostruzione dei presupposti impositivi successivi.
  • La motivazione è solo apparente quando si limita a formule adesive o apodittiche senza confrontarsi con le specifiche censure e con gli elementi di fatto e di prova dedotti in appello.
  • Quando la sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente ma il quadro fattuale è già compiutamente definito e il giudicato esterno impone una soluzione univoca, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito senza rinvio.
  • In tema di contenzioso tributario, la definitività di una decisione che esclude una perdita fiscale in un'annualità impedisce al contribuente di riportare quella stessa perdita in diminuzione in un periodo d'imposta successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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