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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-266/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2018. — Kwizda Holding GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UROAKUT – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori UroCys – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Potere di riforma – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-266/17

Giurisprudenza europea62017TJ0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO che aveva accolto un’opposizione contro il marchio denominativo UROAKUT per prodotti di classe 5. Pur riconoscendo l’identità o forte somiglianza dei prodotti, ha ritenuto che i segni, considerati nel loro insieme, fossero globalmente differenti e che l’elemento comune "uro" avesse carattere distintivo debole. Di conseguenza, non sussisteva rischio di confusione neppure per un pubblico specializzato o comunque attento.

Marchio UE: esclusione del rischio di confusione tra UROAKUT e i marchi anteriori figurativi Urocys; annullamento della decisione EUIPO e rigetto dell’opposizione

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, sussistesse un rischio di confusione tra il segno denominativo UROAKUT e i marchi anteriori figurativi Urocys per prodotti della classe 5, tenuto conto del pubblico di riferimento, della somiglianza dei prodotti e del confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni; in via conseguenziale, se il Tribunale potesse esercitare il potere di riforma respingendo direttamente l’opposizione.

Principio di diritto

Nel valutare il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la mera presenza dell’elemento iniziale comune "uro", avente carattere distintivo debole e allusivo al settore dell’urologia, non basta a fondare il rischio di confusione quando i segni divergono in modo significativo per gli ulteriori elementi "akut" e "cys" sul piano visivo, fonetico e concettuale e i prodotti, pur identici o simili, sono destinati a un pubblico particolarmente attento. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso, respinto l’opposizione e, avendo tutti gli elementi necessari, ha esercitato il potere di riforma.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 58-64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio dell’Unione europea UROAKUT e opposizione fondata sui marchi anteriori Urocys

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sulla valutazione del rischio di confusione tra il segno denominativo richiesto UROAKUT e due marchi anteriori figurativi Urocys, per prodotti della classe 5.

Fatti e procedimento amministrativo

Kwizda Holding GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo UROAKUT per "integratori alimentari e preparati dietetici; preparati ed articoli medici e veterinari". Dermapharm GmbH, titolare dei marchi anteriori, aveva proposto opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, basandosi su:

  • un marchio austriaco figurativo registrato nel 2012;
  • la registrazione internazionale dello stesso marchio, con estensione alla Germania. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto della domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione in considerazione dell’identità o elevata somiglianza dei prodotti e della somiglianza media dei segni.

Domande delle parti e motivo di ricorso

La ricorrente chiedeva al Tribunale di:

  • modificare la decisione impugnata e respingere l’opposizione;
  • in subordine, annullarla e rinviare la causa alla commissione di ricorso;
  • ottenere la condanna alle spese dell’EUIPO e dell’interveniente secondo le sue conclusioni.

A sostegno del ricorso, era dedotto un motivo unico: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per errata valutazione del rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di rischio di confusione:

  • la valutazione è globale;
  • occorre considerare la percezione del pubblico di riferimento;
  • identità o somiglianza dei segni e dei prodotti costituiscono condizioni cumulative;
  • la somiglianza va apprezzata sul piano visivo, fonetico e concettuale, considerando l’impressione complessiva.

Sono richiamati, tra gli altri, i principi elaborati nelle cause UAMI/Shaker, easyHotel, Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer e altre pronunce sulla tutela rafforzata dei marchi dal carattere distintivo elevato.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

Il territorio rilevante è stato individuato in Germania e Austria, dove erano protetti i marchi anteriori. Il pubblico di riferimento comprendeva:

  • il grande pubblico germanofono;
  • il pubblico specializzato del settore medico e farmaceutico.

Il Tribunale non ha condiviso la premessa della commissione di ricorso secondo cui una parte del pubblico avrebbe prestato soltanto un livello di attenzione medio. Ha osservato che, per prodotti farmaceutici, dietetici e integratori collegati alla salute e spesso commercializzati con l’intermediazione di professionisti sanitari, il pubblico presta normalmente un livello di attenzione elevato. Tale impostazione vale anche quando i prodotti trattano affezioni di lieve entità o non richiedono necessariamente prescrizione.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale ha confermato che i prodotti interessati sono identici o molto simili. Si tratta di prodotti della classe 5, accomunati dalla destinazione sanitaria e dal canale di commercializzazione spesso mediato da professionisti della salute. Questo elemento non è stato oggetto di contestazione rilevante da parte della ricorrente.

Confronto dei segni: elementi distintivi e percezione complessiva

Nel confronto dei segni, il Tribunale ricorda che il consumatore percepisce normalmente il marchio come un tutt’uno, ma può scomporre un segno denominativo in elementi che hanno significato per lui. Nel caso concreto:

  • l’elemento iniziale "uro" è allusivo al settore dell’urologia e ha carattere distintivo debole;
  • "akut" è un termine tedesco di uso comune con il significato di "urgente, imminente, acuto";
  • "cys" può essere percepito, almeno dal pubblico specializzato, come riferimento a "cistite" o "cisteina".

Da ciò il Tribunale deduce che i segni devono essere confrontati nella loro interezza e non solo sulla base della comune particella iniziale.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo il Tribunale riconosce la presenza dell’elemento comune "uro", ma esclude che ciò basti, da solo, a fondare una somiglianza rilevante. Le differenze tra "akut" e "cys" sono significative:

  • non hanno lettere in comune;
  • differiscono per lunghezza, numero di lettere e struttura;
  • nei marchi anteriori il segno figurativo introduce una separazione visiva con la lettera maiuscola "C" al centro.

La conclusione è che la somiglianza visiva è solo media e comunque limitata dall’elemento comune iniziale.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico i segni coincidono nelle prime due sillabe "u" e "ro", ma divergono per le parti finali:

  • i marchi anteriori hanno tre sillabe;
  • il marchio richiesto ne ha quattro.

La diversa pronuncia delle parti finali e la possibile lettura della "c" come consonante sibilante rafforzano la differenza, ma non eliminano del tutto una certa somiglianza fonetica. Il Tribunale conferma quindi solo una somiglianza fonetica media.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale il Tribunale riconosce che "uro" richiama l’urologia e che "akut" e "cys" evocano concetti differenti. Tuttavia, la comune allusione iniziale produce una debole somiglianza concettuale, non sufficiente da sola a generare confusione, soprattutto alla luce del livello di attenzione elevato del pubblico.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur in presenza di prodotti identici o simili e di una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale, il Tribunale ritiene decisivi due elementi:

  • il carattere distintivo debole dell’elemento comune "uro";
  • le differenze non trascurabili tra gli ulteriori elementi "akut" e "cys".

Considerato anche l’elevato livello di attenzione del pubblico, la somiglianza complessiva non è sufficiente a far credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La commissione di ricorso ha quindi errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione.

Potere di riforma e dispositivo

Il Tribunale osserva che, una volta accertato che non ricorrono le condizioni dell’opposizione, può esercitare il proprio potere di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, quando gli elementi di fatto e di diritto consentono di determinare la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrati tali presupposti e ha:

  • annullato la decisione della commissione di ricorso;
  • respinto l’opposizione di Dermapharm;
  • condannato l’EUIPO alle spese della ricorrente, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
  • posto le spese dell’interveniente a suo carico.

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La decisione conferma che, nei marchi del settore salute/farmaceutico, un elemento comune debole o allusivo non è di per sé sufficiente a fondare il rischio di confusione se gli altri elementi del segno sono chiaramente differenzianti. Per la pratica, ciò implica che l’opposizione non può basarsi solo sulla condivisione di una radice evocativa, specialmente quando il pubblico è particolarmente attento e i prodotti hanno natura sanitaria.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione di nizzapotere di riforma del tribunale

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