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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16810/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una condanna della Corte dei conti per danno erariale a carico di una casa di cura privata accreditata, ritenuta responsabile per avere favorito il pagamento, in favore della cessionaria dei crediti, di somme relative a prestazioni sanitarie asseritamente rese oltre il tetto di spesa ('extra budget') e dunque non dovute secondo l’assetto convenzionale con l’azienda sanitaria. La società, soccombente in appello davanti al giudice contabile, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 362 c.p.c., denunciando difetto e/o eccesso di giurisdizione della Corte dei conti. In sostanza sostiene che: il rapporto con l’amministrazione, nella fase esecutiva, sarebbe di natura privatistica e non pubblicistica; mancherebbe un rapporto di servizio perché la struttura privata non sarebbe inserita nell’apparato organizzativo pubblico, né investita di poteri autoritativi o della gestione di denaro pubblico; l’obbligo di rispettare il tetto di spesa graverebbe solo sull’azienda sanitaria, che dovrebbe limitarsi a non pagare le prestazioni eccedenti; inoltre la vicenda della cessione del credito e dei successivi giudizi civili/esecutivi sarebbe estranea alla sfera contabile e sarebbe stata mal valutata dal giudice contabile, con possibile conflitto di giudicati.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla Procura generale, rilevando che la difesa della società in appello aveva contestato proprio il presupposto della giurisdizione contabile. Nel merito, hanno ritenuto il motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste per il danno arrecato da una struttura sanitaria privata accreditata quando la violazione riguardi le regole dell’accreditamento e i limiti di spesa: il rapporto di servizio è configurabile perché l’accreditato è inserito stabilmente e sistematicamente nell’organizzazione sanitaria pubblica per l’erogazione di un servizio pubblico remunerato con risorse pubbliche; è irrilevante distinguere tra fase genetica ed esecutiva del rapporto, e non è necessario che la struttura privata eserciti poteri autoritativi o gestisca denaro pubblico. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze dirette a contestare la valutazione di responsabilità, il contenzioso civile e il preteso conflitto di giudicati, perché il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non per errores in procedendo o in iudicando. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è proponibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di merito o di rito

  • art. 1 del d.lgs. 174/2016

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta carenza di giurisdizione del giudice contabile

  • art. 8 bis d.lgs. 502/1992

    l’accreditamento sanitario è il presupposto dell’inserimento della struttura privata nel sistema pubblico e del correlato rapporto di servizio

  • art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992

    gli accordi con le strutture accreditate costituiscono modalità di attuazione del rapporto concessorio e dei relativi vincoli di prestazione

  • art. 8 quater d.lgs. 502/1992

    indica i vincoli e gli obblighi gravanti sulle strutture accreditate nel sistema sanitario pubblico

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa

  • art. 103 Cost.

    richiamato a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione contabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione contabile

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei confronti di un soggetto privato quando, in ragione di un rapporto di servizio, esso sia inserito in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività o servizio pubblico nell’interesse dell’ente e con risorse pubbliche.
  • In materia di strutture sanitarie private accreditate, l’accreditamento non produce solo effetti autorizzatori iniziali, ma comporta l’assoggettamento a vincoli pubblicistici di spesa e di erogazione che rendono rilevante, sul piano erariale, la violazione dei limiti di budget.
  • La distinzione tra fase genetica e fase esecutiva del rapporto non esclude la giurisdizione contabile quando la controversia riguarda la concreta attuazione del rapporto concessorio di accreditamento e la lesione delle regole che ne presidiano il funzionamento.
  • Ai fini della responsabilità erariale non è necessario che il privato eserciti poteri autoritativi o gestisca materialmente denaro pubblico: è sufficiente che abbia assunto obblighi funzionali al perseguimento di finalità pubbliche nell’ambito del servizio affidato.
  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può denunciare solo vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; non sono deducibili censure che investano la valutazione della responsabilità, la ricostruzione del fatto o l’erronea applicazione delle norme da parte del giudice contabile.
  • Se la struttura accreditata ritiene illegittimo il mancato pagamento di prestazioni asseritamente rese oltre budget, deve attivare gli strumenti amministrativi o giudiziari previsti dall’ordinamento; non può sostituire tali rimedi con condotte idonee a eludere i controlli pubblici e a provocare pagamenti non programmati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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