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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003-2007: il Comune deduceva violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 9, e del D.Lgs. n. 446/1997, art. 58, comma 3, sostenendo che la CTR aveva erroneamente esteso l'agevolazione prevista per i "coltivatori diretti" alle società semplici (anche se costituite da coltivatori diretti), non essendo ammessa un'interpretazione estensiva delle norme agevolative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la decisione della CTR. Ha ritenuto che, alla luce delle modifiche normative successive (in particolare D.Lgs. n. 228/2001 e D.Lgs. n. 99/2004), le società di persone (incluse le società semplici) possono essere considerate imprenditori agricoli professionali e quindi beneficiare delle agevolazioni ICI se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo di attività agricole e se sussiste la qualifica di imprenditore agricolo professionale in almeno un socio (o i requisiti di competenza/dedizione previsti). Nel caso concreto è emerso che i soci (compreso G.G.) possedevano la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che la compagine sociale aveva oggetto esclusivamente agricolo; pertanto l'agevolazione è risultata applicabile. Sono state compensate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9

    l'esonero e la riduzione dell'imposta è riconosciuta ai "terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purchè dai medesimi condotti"

    La norma riconosce l'agevolazione ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; la Corte ha ritenuto che, dopo le riforme, anche società di persone possono ricadere nella figura di imprenditore agricolo professionale e farne quindi parte.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b)

    i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento degli animali

    Definisce i terreni non fabbricabili se posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 9; applicazione confermata nel caso di società agricola di persone che soddisfano i requisiti soggettivi.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2

    Agli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, ... si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

    Fornisce il criterio di identificazione per le persone fisiche; tuttavia le successive riforme consentono di estendere il concetto anche a società di persone se ricorrono i requisiti previsti dalle nuove disposizioni.

  • D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 (richiamo alle modifiche introdotte da D.Lgs. n. 228/2001)

    "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, ... dedichi alle attività agricole ... almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"; e "Le società di persone, cooperative e di capitali ... sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole ...: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale."

    Le riforme hanno ridefinito il concetto di IAP includendo anche società di persone che abbiano statuto esclusivamente agricolo e almeno un socio con la qualifica IAP (o che soddisfi i requisiti di competenza/dedizione), consentendo l'applicazione delle agevolazioni anche a società semplici agricole.

  • Art. 2249 c.c. (richiamato)

    Richiama il divieto per la società semplice di svolgere attività commerciale, rafforzando l'idea che una società semplice con oggetto agricolo non può esercitare attività commerciale che escluderebbero l'agevolazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 28062/2018, Cass. n. 375/2017, Cass. n. 11415/2019)

    Costituisce orientamento consolidato secondo cui, alla luce delle modifiche normative, le società di persone possono beneficiare delle agevolazioni ICI se rispettano i requisiti statutari e personali (oggetto agricolo esclusivo e socio con qualifica IAP o requisiti di competenza/dedizione).

Massime di principio

  • Le società di persone (anche la società semplice) possono accedere alle agevolazioni fiscali sui terreni agricoli se lo statuto prevede l'oggetto esclusivamente agricolo e se almeno un socio possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale o i requisiti di competenza e dedizione richiesti (es. almeno 50% tempo e reddito).
  • Per i periodi successivi alle riforme (D.Lgs. n. 228/2001 e D.Lgs. n. 99/2004) non è determinante la mera forma societaria: conta la reale qualificazione dell'impresa e dei soci.
  • Per le persone fisiche resta rilevante l'iscrizione negli elenchi comunali (ex L. 9/1963) ai fini della qualifica di coltivatore diretto; ma tale requisito non esclude automaticamente la qualità di IAP per le società che soddisfano i nuovi criteri.
  • In contenziosi simili è importante produrre statuto sociale, documentazione sul reddito e sul tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, eventuali iscrizioni o qualifiche dei soci per dimostrare il diritto all'agevolazione.
  • Quando esistono contrasti giurisprudenziali significativi, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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