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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30204/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con due motivi: (1) violazione dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. per presunta errata qualificazione giuridica del fatto; il ricorrente sosteneva che il giudice non aveva riqualificato il fatto nella forma attenuata dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e non aveva adeguatamente valutato l'offensività concreta e il ruolo dell'imputato; (2) violazione dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. per illegittimità della confisca del denaro sequestrato, in quanto sarebbe mancato il nesso di pertinenzialità richiesto dall'art. 240 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'errata qualificazione doveva essere manifesta e immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla sentenza, cosa che non sussisteva nel caso di diciassette episodi di cessione abituale di stupefacenti; il ricorrente ha formulato argomentazioni generiche e aspecifiche. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità: la censura sul mancato nesso di pertinenzialità non ha confutato la motivazione del giudice che aveva fondato la confisca sulla disciplina della confisca allargata ex art. 240‑bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Quadro normativo del patteggiamento: la sentenza impugnata è stata resa nell'ambito della procedura di cui agli artt. 444 e ss.; il ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso ma soggetto ai limiti giuridici previsti dalla giurisprudenza

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Citato in riferimento alla determinazione della pena; utilizzato nella qualificazione del reato e del trattamento sanzionatorio

  • art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la contestazione originaria riguardava cessioni abituali di sostanze diverse, e il ricorrente chiedeva la riqualificazione nella fattispecie attenuata del comma 5, richiesta ritenuta generica e non provata

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Regola i limiti dell'impugnazione in cassazione della sentenza di patteggiamento: consente di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo per errori manifesti, immediatamente evincibili e senza margini di opinabilità

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda che l'errore di diritto sulla qualificazione giuridica è rilevante ai sensi di tale norma ma solo se l'errore è manifesto

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca per pertinenza: la confisca richiede un nesso di pertinenzialità fra beni e reato; il ricorrente aveva invocato l'assenza di tale nesso, ma la censura è stata ritenuta aspecifica

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Disciplina la cosiddetta confisca 'allargata' o estesa; la sentenza impugnata ha motivato la confisca del denaro sulla base di questa disciplina, circostanza che il ricorrente non ha efficacemente contrastato

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie accessorie in caso di inammissibilità del ricorso e alla valutazione della colpevolezza nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussisteva colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, pur sanzionando con una somma ritenuta equa

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l'errore è manifesto e immediatamente ricavabile dal capo di imputazione e dalla motivazione; contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Le impugnazioni basate su argomentazioni aspecifiche o su rilievi meramente generici (es. reiterata affermazione della non offensività senza dati fattuali concreti) non superano il controllo di ammissibilità della Corte di Cassazione.
  • La confisca può essere motivata sia con riferimento alla pertinenzialità ex art. 240 c.p. sia con la disciplina della confisca allargata ex art. 240‑bis; chi impugna l'ablazione deve indicare chiaramente quale regime contesta e fornire un confronto critico con la motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere l'accoglimento di una censura sulla qualificazione favorevole (es. riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/90) è necessario produrre elementi concreti e specifici sul ruolo dell'imputato, sulla offensività materiale dell'evento e sull'effettiva incidenza delle circostanze attenuanti.
  • La proposizione di un ricorso in cassazione inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; il giudice valuta la sussistenza di colpa prima di irrogare tali somme.

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