Sentenza n. 6898/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6100/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 12841/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6100/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il sistema proprio del beneficio e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità di adempimento; la pretesa della ricorrente è stata quindi accolta anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. 13533/2001. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, una condizione rilevante per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disposizione è richiamata quale norma modificativa del termine applicato dal giudice ai fini dell'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito della Carta Docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale al comando giudiziale.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve verificare l'attuazione del comando giudiziale e non riesaminare il merito della decisione da eseguire.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o la corretta attuazione del titolo; l'assenza di tali elementi giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di infruttuoso decorso del termine.
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