Cassazione Civile, Ordinanza n. 06842/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento recuperando IVA ritenuta indebitamente rimborsata per l'anno d'imposta 2011 in favore di una società operante come tour operator, con riferimento a servizi di autonoleggio acquistati in Italia ed erogati in Italia ma successivamente ceduti all'estero ai clienti. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la società, quale rappresentante fiscale IVA, ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e del principio euro-unitario del legittimo affidamento, sostenendo che la CTR non avesse esaminato la questione del legittimo affidamento del contribuente, limitandosi a motivare per relationem su una precedente sentenza senza trascrivere la parte relativa a tale profilo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse motivato in modo illogico, trattando la società come se fosse una rivenditrice in Italia di singoli servizi imponibili anziché come tour operator.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione per relationem della CTR non comprendesse effettivamente l'esame del profilo del legittimo affidamento, poiché il passaggio rilevante della precedente decisione richiamata non era stato trascritto nella sentenza impugnata. Ne ha tratto la conseguenza che vi era omissione di pronuncia su un motivo ritualmente devoluto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la complessiva ratio della sentenza di appello, fondata sulla combinazione tra l'acquisto in Italia dei servizi di autonoleggio e la successiva cessione all'estero ai clienti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo accolto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato solo per qualificare la posizione della società ricorrente come rappresentante fiscale ai fini IVA
art. 74-ter, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
norma ritenuta applicabile alla fattispecie, come interpretata autenticamente dall'art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, per escludere il rimborso IVA
art. 55 d.l. n. 69 del 2013
primo periodo dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013
norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuta applicabile al giudizio
art. 26, comma 4, VI Direttiva IVA
art. 26, comma 4, della VI Direttiva I.V.A.
richiamata come base di conformità della disciplina nazionale alla normativa unionale e alla giurisprudenza della CGUE
art. 112 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'omesso esame del motivo di appello
art. 10 legge n. 212 del 2000
art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in relazione al principio del legittimo affidamento del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
base del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
artt. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della necessaria motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere la nullità della motivazione della sentenza tributaria
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito motiva per relationem a un precedente, il richiamo è idoneo solo se incorpora effettivamente anche il passaggio rilevante sul motivo devoluto; se il punto decisivo non è trascritto o comunque richiamato, può configurarsi omissione di pronuncia.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata e tende, in sostanza, a prospettare una diversa lettura del fatto o della motivazione.
- Nel giudizio tributario, la qualificazione della fattispecie va compiuta considerando l'insieme degli elementi fattuali rilevanti e non un solo dato isolato; la sussunzione nella norma fiscale può dipendere dalla combinazione di acquisto del servizio in Italia e sua successiva cessione all'estero.
- Il principio del legittimo affidamento del contribuente, se ritualmente devoluto, deve essere esaminato dal giudice di merito e non può ritenersi implicitamente deciso se il richiamo a precedente giurisprudenziale non ne riproduce il contenuto decisivo.
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