Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06842/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento recuperando IVA ritenuta indebitamente rimborsata per l'anno d'imposta 2011 in favore di una società operante come tour operator, con riferimento a servizi di autonoleggio acquistati in Italia ed erogati in Italia ma successivamente ceduti all'estero ai clienti. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la società, quale rappresentante fiscale IVA, ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 10 dello Statuto del contribuente e del principio euro-unitario del legittimo affidamento, sostenendo che la CTR non avesse esaminato la questione del legittimo affidamento del contribuente, limitandosi a motivare per relationem su una precedente sentenza senza trascrivere la parte relativa a tale profilo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse motivato in modo illogico, trattando la società come se fosse una rivenditrice in Italia di singoli servizi imponibili anziché come tour operator.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione per relationem della CTR non comprendesse effettivamente l'esame del profilo del legittimo affidamento, poiché il passaggio rilevante della precedente decisione richiamata non era stato trascritto nella sentenza impugnata. Ne ha tratto la conseguenza che vi era omissione di pronuncia su un motivo ritualmente devoluto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la complessiva ratio della sentenza di appello, fondata sulla combinazione tra l'acquisto in Italia dei servizi di autonoleggio e la successiva cessione all'estero ai clienti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo accolto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato solo per qualificare la posizione della società ricorrente come rappresentante fiscale ai fini IVA

  • art. 74-ter, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    norma ritenuta applicabile alla fattispecie, come interpretata autenticamente dall'art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, per escludere il rimborso IVA

  • art. 55 d.l. n. 69 del 2013

    primo periodo dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013

    norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuta applicabile al giudizio

  • art. 26, comma 4, VI Direttiva IVA

    art. 26, comma 4, della VI Direttiva I.V.A.

    richiamata come base di conformità della disciplina nazionale alla normativa unionale e alla giurisprudenza della CGUE

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'omesso esame del motivo di appello

  • art. 10 legge n. 212 del 2000

    art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione al principio del legittimo affidamento del contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    base del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    artt. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della necessaria motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere la nullità della motivazione della sentenza tributaria

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito motiva per relationem a un precedente, il richiamo è idoneo solo se incorpora effettivamente anche il passaggio rilevante sul motivo devoluto; se il punto decisivo non è trascritto o comunque richiamato, può configurarsi omissione di pronuncia.
  • La censura di motivazione apparente è inammissibile se non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata e tende, in sostanza, a prospettare una diversa lettura del fatto o della motivazione.
  • Nel giudizio tributario, la qualificazione della fattispecie va compiuta considerando l'insieme degli elementi fattuali rilevanti e non un solo dato isolato; la sussunzione nella norma fiscale può dipendere dalla combinazione di acquisto del servizio in Italia e sua successiva cessione all'estero.
  • Il principio del legittimo affidamento del contribuente, se ritualmente devoluto, deve essere esaminato dal giudice di merito e non può ritenersi implicitamente deciso se il richiamo a precedente giurisprudenziale non ne riproduce il contenuto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.