Sentenza n. 3852/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento a firma del dirigente del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del comune di Nola n° 75503 del 27.12.2022, recante l'ordinanza di demolizione opere abusive n° 33 in pari data, con la quale è stata disposta la demolizione di opere che si assumono abusivamente realizzate dal ricorrente; b) degli atti istruttori preordinati, citati nelle premesse del provvedimento impugnato sub a); c) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo. B)Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\6\2025 : d) del provvedimento senza protocollo e data di emissione n° 22-2022, mai notificato, riferibile al dirigente del Settore 5° - Governance del territorio del comune di Nola con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sul lastrico di copertura di un sottotetto a servizio di un impianto fotovoltaico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una sopraelevazione abusiva al secondo piano e diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo al sottotetto asseritamente destinato a servizio di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 33 del 27 dicembre 2022, sostenendo la violazione degli artt. 23, comma 1, 10 e 36 d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha dedotto che gli interventi realizzati consistessero nell’ampliamento di un piano seminterrato, nella realizzazione di un porticato e nella costruzione di un sottotetto aperto su due lati, funzionale a un impianto fotovoltaico, e che tali opere non fossero abusive o comunque non fossero state adeguatamente individuate dal Comune. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego, privo di protocollo e data secondo la prospettazione iniziale, del permesso di costruire in sanatoria relativo al sottotetto e all’impianto fotovoltaico. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, dell’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. 28/2011 e dell’art. 2 l.r. Campania n. 11/2022, sostenendo che la struttura costituisse un’opera di manutenzione ordinaria o comunque un mero supporto ai pannelli fotovoltaici, non destinato a uso residenziale. Il Comune ha sostenuto che l’intervento consistesse invece in una sopraelevazione abusiva di circa 167,20 mq e 576,84 mc, realizzata in assenza di titolo, già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione non impugnata, e che il diniego in sanatoria fosse fondato su una pluralità di ragioni, tra cui l’assenza della doppia conformità, la difformità tra la documentazione e lo stato dei luoghi e la localizzazione dell’immobile in zona agricola e in zona rossa ad alto rischio vulcanico. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni poste a fondamento del diniego.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che i sopralluoghi e la documentazione acquisita dimostrassero la presenza di una sopraelevazione abusiva al secondo piano, costituita da pilastri in cemento armato e acciaio e da un solaio ligneo, con superficie di circa 167,20 mq e volumetria di circa 576,84 mc. L’impianto fotovoltaico risultava installato successivamente su tale volume abusivo e non su una semplice struttura di supporto. La medesima sopraelevazione era già stata oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 8 del 18 marzo 2022, non impugnata, sicché le contestazioni relative al piano seminterrato e al porticato sono state ritenute estranee all’oggetto dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito prova o principio di prova idoneo a smentire gli accertamenti comunali. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché il diniego di sanatoria era un atto plurimotivato e il ricorrente non aveva contestato tutte le ragioni autonomamente poste a suo fondamento. Il consolidamento anche di una sola ragione sarebbe stato sufficiente a sostenere il diniego e a determinare la carenza di interesse rispetto alle altre censure. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione della sopraelevazione abusiva è stata ricondotta al regime sanzionatorio previsto per gli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia è stata esaminata in relazione al requisito della doppia conformità, indicato dal Comune tra le ragioni del diniego.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento al regime abilitativo degli interventi, ma le relative censure sono state disattese.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla necessità del titolo edilizio, senza incidere sull’accertamento della sopraelevazione abusiva.
art. 7 l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta nei motivi aggiunti, ma l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni del diniego.
art. 7-bis, comma 5, d.lgs. 28/2011
La disposizione è stata invocata per sostenere il carattere non abusivo o non soggetto a demolizione dell’intervento funzionale all’impianto fotovoltaico, tesi non accolta dal Collegio.
Legge Regione Campania 10 dicembre 2003, n. 21
La localizzazione dell’immobile in zona rossa ad alto rischio vulcanico è stata indicata quale elemento ostativo alla sanatoria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione accerta che i pannelli fotovoltaici sono installati su un volume edilizio abusivo già realizzato, l’impianto non trasforma la sopraelevazione in una semplice struttura di supporto né esclude l’applicazione delle sanzioni edilizie demolitorie.
- In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, il ricorrente deve contestare tutte le ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il gravame inammissibile per carenza di interesse, poiché quella ragione è di per sé sufficiente a sorreggere l’atto.
- L’ordine di demolizione può essere legittimamente fondato sugli accertamenti tecnici relativi a una sopraelevazione abusiva, quando il ricorrente non fornisca prova o almeno un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dell’amministrazione.
- Le contestazioni relative a opere diverse da quelle individuate nell’ordine di demolizione non incidono sulla legittimità del provvedimento e non possono condurre al suo annullamento.
- La localizzazione dell’intervento in area agricola e in zona rossa ad alto rischio vulcanico, unitamente all’assenza della doppia conformità e alla difformità tra documentazione e stato dei luoghi, può costituire un complesso autonomo di ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
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