Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04575/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (trustee)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’atto istitutivo di un trust, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva applicato in misura proporzionale le imposte ipotecarie e catastali, anziché in misura fissa. La contribuente, quale trustee del trust, aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che il trust non avesse soggettività giuridica e che il tributo non potesse essere richiesto nei suoi confronti; inoltre contestava la ricostruzione secondo cui il conferimento dei beni in trust integrasse un trasferimento imponibile immediato, rilevando che l’eventuale imposizione sarebbe dovuta semmai al trasferimento finale ai beneficiari. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe ritenuto legittimo un atto emesso nei confronti della trustee nonostante, a suo dire, l’avviso fosse stato in realtà intestato al trust; 2) violazione delle norme sulle imposte ipotecaria e catastale e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR considerato imponibile il conferimento di beni in trust come trasferimento reale; 3) violazione della legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sui trust e motivazione apodittica, per non avere considerato che i beni del fondo non sarebbero stati gravati da un vincolo di destinazione in senso rilevante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio relativo alla legittimazione passiva e alla corretta individuazione del destinatario dell’atto impositivo. Ha affermato che il trust è un ente privo di personalità giuridica, un insieme di beni e rapporti formalmente intestati al trustee, e quindi non può essere destinatario dell’avviso di liquidazione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, dall’atto impositivo risultava che la pretesa fosse stata emessa e notificata nei confronti del trust, con indicazione del suo codice fiscale, e non nei confronti della trustee. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata proposta per sostenere che la CTR avesse deciso su una pretesa impositiva emessa contro un soggetto diverso da quello corretto; la Corte ha accolto la doglianza in quanto l’atto risultava effettivamente intestato al trust e non alla trustee.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale richiamato per la deduzione del vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2, commi 46-49, d.l. n. 262/2006

    Richiamato per contestare e poi per delimitare il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni in relazione al trust; la Corte ribadisce che l’istituzione del trust e il conferimento dei beni sono fiscalmente neutri, mentre l’imposta colpisce l’eventuale trasferimento finale ai beneficiari.

  • artt. 1, 2 e 10 d.lgs. n. 347/1990

    Norme invocate dalla ricorrente in tema di imposte ipotecaria e catastale; la Corte ne ricava che il soggetto passivo non può essere il trust, privo di personalità giuridica.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato come criterio di coerenza costituzionale dell’imposizione: il tributo deve collegarsi a un effettivo indice di ricchezza e non può gravare in modo arbitrario sulla mera istituzione del trust.

  • art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985

    Serve a qualificare il trust come patrimonio destinato a un fine prestabilito, non come soggetto con personalità giuridica.

  • L. n. 364/1989

    Legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sui trust; è richiamata nel ricorso e nella motivazione per inquadrare la disciplina del trust e l’intestazione dei beni al trustee.

  • art. 73, comma 1, TUIR

    La Corte precisa che il riconoscimento del trust quale soggetto passivo IRES, in ipotesi specifiche, non comporta una capacità generalizzata di essere soggetto passivo di altri tributi.

  • art. 14 preleggi

    È richiamato per escludere un’estensione analogica della soggettività tributaria del trust oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    È esclusa la responsabilità solidale del trustee sulla sua base, perché l’atto istitutivo del trust non è qualificabile come contratto.

Massime di principio

  • Il trust, in quanto patrimonio separato e privo di personalità giuridica, non può essere considerato soggetto passivo di imposte immobiliari o ipocatastali se l’atto fiscale è indirizzato direttamente al trust e non al trustee.
  • L’intestazione formale dei beni al trustee non trasforma il trust in un centro autonomo di imputazione soggettiva civilistica; il trustee è il referente dei rapporti con i terzi e può essere destinatario della pretesa solo nei limiti in cui l’ordinamento lo consenta.
  • Il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro quando non determina un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, mentre l’imposizione proporzionale può semmai maturare al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
  • Il riconoscimento di una limitata soggettività tributaria in capo al trust per specifiche imposte non è suscettibile di applicazione analogica ad altri tributi o fattispecie, in mancanza di una espressa previsione normativa.
  • L’imposizione deve rispettare l’art. 53 Cost. e colpire un indice reale di capacità contributiva, non la sola costituzione formale di vincoli di destinazione privi di arricchimento effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.