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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39504/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Modena per i reati connessi alla guida (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n.285/1992). Il ricorso censura: 1) nullità per mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da difensore (art.180 c.p.p.); 2) errata applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 3) mancata sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, contestando la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto la richiesta tardiva e priva del programma promesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (termine massimo quinquennale secondo gli artt.157 e 161 c.p.). Non sono state pronunciate assoluzioni di merito ex art.129, comma 2, c.p.p., perché dagli atti non risultava in modo evidente l'insussistenza dei fatti-reato. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla censura sulla sostituzione della pena e l'inammissibilità del resto; la Corte ha invece disposto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma del codice della strada relativa alle sanzioni per guida in stato di alterazione; nel caso oggetto del processo sono i reati contestati all'imputato.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma del codice della strada relativa alle aggravanti/sanzioni per guida sotto l'effetto di sostanze; indicata come altro titolo di reato contestato.

  • art. 180 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di avvertire l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore; la mancata osservanza è stata dedotta come motivo di nullità ma non ha impedito alla Cassazione di esaminare la causa di estinzione sopravvenuta.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina della particolare tenuità del fatto e delle sue conseguenze sulla punibilità; il ricorrente lamentava errata applicazione di questa norma da parte della Corte d'appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) e disciplina l'eventuale pronuncia di assoluzione di merito quando l'insussistenza del fatto sia evidente dagli atti; la Corte ha rilevato la causa estintiva ma non ha assolto per mancanza di evidenza dell'insussistenza dei fatti.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Disposizioni sul computo dei termini di prescrizione e sui termini massimi applicabili; la Corte ha ritenuto scaduto il termine massimo (quinquennale) e quindi intervenuta la prescrizione.

  • Ordinanza Sezioni Unite n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza della Cassazione secondo cui, se à evidente la causa estintiva del reato, l'annullamento con rinvio sarebbe incompatibile con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva; da ciò discende la possibilità di annullamento senza rinvio ove la prescrizione risulti dal fascicolo.

Massime di principio

  • La Cassazione può rilevare d'ufficio e pronunciare la estinzione del reato per prescrizione anche se il motivo non è stato accolto nel merito: se il termine di prescrizione è ormai decorso, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio.
  • Quando la prescrizione è evidente dagli atti, il giudice di legittimità privilegia l'immediata applicazione della causa estintiva e non è tenuto a disporre rinvio per nuovo esame dei fatti.
  • L'eventuale misura sostitutiva della pena (es. lavoro di pubblica utilità ) richiede che la relativa richiesta sia tempestiva e corredata dei documenti/programma richiesti; la mancata produzione o la tardività possono giustificare il rigetto.
  • La pronuncia di assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge con evidente chiarezza l'insussistenza dei fatti-reato; la mera estinzione per prescrizione non comporta automaticamente assoluzione di merito.
  • Le nullità processuali (es. mancato avvertimento sulla difesa) possono essere dedotte, ma se sopravviene una causa estintiva che risulta dai fascicoli la Cassazione può decidere senza rinvio sulla base della prescrizione.

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