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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15431/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello della difesa volto ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini massimi della fase dibattimentale. Il ricorrente sosteneva che il termine ordinario di fase (1 anno e 6 mesi dalla data del decreto di rinvio a giudizio del 10/11/2020, cioè scadente il 10/05/2022) fosse già decorso quando la Corte di assise aveva disposto, il 5/10/2022, la sospensione dei termini per la particolare complessità del dibattimento; il ricorrente affermava che l'eventuale proroga di ulteriori 6 mesi prevista dall'art.303, comma 1, lett. b) n.3-bis era stata riconosciuta tardivamente dalla Corte (provvedimento del 14/07/2022) e quindi non poteva sanare la presunta scadenza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per i reati indicati dall'art.407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., l'aumento del termine di fase previsto dall'art.303, comma 1, lett. b) n.3-bis (ulteriori sei mesi) operi ex lege e automaticamente, senza necessità di provvedimento giudiziale per la sua efficacia o quantificazione. Ne consegue che il termine di fase nella specie era biennale (2 anni) con scadenza il 10/11/2022; pertanto la sospensione disposta il 5/10/2022 è intervenuta prima della scadenza del termine complessivo e non ha prodotto inefficacia della custodia cautelare. Inoltre il doppio del termine di fase (3 anni) non era scaduto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b) n. 3-bis

    L'incremento fino a sei mesi del termine di durata della fase dibattimentale per i delitti richiamati dall'art.407, comma 2, lett. a) opera automaticamente (ex lege) per la sola previsione normativa; non è necessario un provvedimento del giudice per la sua operatività o quantificazione.

  • art. 304 c.p.p., commi 2 e 6

    La sospensione dei termini per la particolare complessità del dibattimento può essere disposta prima della scadenza del termine fase esteso ex lege; nel caso di specie non è avvenuta violazione dei commi richiamati poiché la sospensione è stata adottata prima dello spirare del termine biennale e il doppio termine non era raggiunto.

  • art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a

    Individua la categoria di reati per i quali si applica l'aumento previsto dall'art.303; la natura del reato è il criterio che legittima l'applicazione automatica dell'estensione del termine.

  • art. 13 Cost. e art. 24 Cost. (richiamati in giurisprudenza)

    Era stata sollevata questione di legittimità costituzionale sull'automaticità dell'aumento di termine; la giurisprudenza di legittimità precedente ha ritenuto la normativa compatibile con tali principi costituzionali, motivando che l'aumento è giustificato dalla speciale gravità dei reati.

  • art. 94 c.p.p., comma 1

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; qui viene disposta l'annotazione e gli adempimenti di ufficio.

Massime di principio

  • Per i reati indicati dall'art.407, comma 2, lett. a), l'aumento del termine di durata della fase dibattimentale previsto dall'art.303, comma 1, lett. b) n.3-bis si applica automaticamente ex lege e non richiede un provvedimento del giudice per la sua efficacia.
  • Nel calcolo della scadenza dei termini massimi della custodia cautelare va considerato l'eventuale aumento ex lege prima di ritenere la misura inefficace per decorrenza dei termini.
  • La sospensione dei termini per particolare complessità del dibattimento (art.304) può essere adottata fintanto che non sia decorso il termine complessivo, comprensivo delle eventuali estensioni previste dalla legge.
  • È necessario verificare sia il termine di fase ordinario che le possibili estensioni e il doppio termine (limite massimo) prima di concludere per l'automatica inefficacia della misura coercitiva.
  • Un provvedimento giudiziale che riconosca tardivamente l'esistenza di una proroga o di una circostanza già prevista dalla legge non inficia, di per sé, la validità dell'estensione quando questa opera ex lege; rileva il momento di efficacia della norma e non l'atto di riconoscimento tardivo.
  • In presenza di contestazioni sui termini, la difesa deve documentare con precisione le date rilevanti (decreto di rinvio a giudizio, eventuali provvedimenti di estensione/sospensione, decorrenze) e contestare la non operatività ex lege dell'estensione solo se sussistono elementi che dimostrino che la norma non è applicabile al caso concreto.
  • La giurisprudenza di legittimità costituzionale e di cassazione è orientata a privilegiare l'applicazione automatica delle estensioni previste per reati ritenuti di particolare gravità, per cui le censure basate esclusivamente su ritardi formali del giudice nel dichiarare l'estensione sono generalmente deboli.

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