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Sentenza

Sentenza n. 830/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n.2510/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 1646/2024, pubblicata in data 07.10.2024, notificata in data 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente dell’importo pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine.

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato dichiarato conforme all'originale e notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali: il giudicato civile era stato debitamente attestato e notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando anche al commissario il termine di 60 giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto per la proposizione dell'azione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere notificata come titolo esecutivo mediante attestazione di conformità all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. e, unitamente alla disciplina transitoria richiamata dal giudice, ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato debitamente attestato conforme all'originale, notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un inadempimento non contestato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione, anche appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, quando l'attività commissariale sia connessa ai suoi compiti istituzionali; in tal caso il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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