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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 03393/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3393/2025, relativa alle elezioni comunali del Comune di Simbario dell'8 e 9 giugno 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza che aveva parzialmente accolto l'appello principale e quello incidentale, senza tuttavia modificare il risultato elettorale. La sentenza aveva sottratto cinque voti invalidi alla lista n. 2, attribuito alla stessa lista due ulteriori voti relativi a schede recanti il voto per la lista n. 2 e la preferenza per candidati di altra lista, e sottratto dieci voti alla lista n. 1 per asseriti segni di riconoscimento. Sono stati dedotti: errore di fatto derivante dall'erronea percezione delle dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, considerate come prova anziché come elementi indiziari; omessa percezione della memoria difensiva depositata nel giudizio originario; travisamento dei documenti; omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e dell'appello incidentale per mancata formulazione di richieste istruttorie; omesso esame del verbale della sezione n. 1 e travisamento dei fatti quanto all'attribuzione dei due voti alla lista n. 2; mancata attribuzione alla lista n. 1 dei cinque voti sottratti alla lista n. 2. In via subordinata è stata chiesta una verificazione sulle schede.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. I primi e terzi motivi, sostanzialmente coincidenti, sono stati dichiarati inammissibili perché contestavano la valutazione delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista e quindi denunciavano un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste invece in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a una circostanza decisiva, e non comprende le valutazioni giuridiche o probatorie. Il secondo motivo è stato respinto perché la memoria difensiva, pur non espressamente menzionata, risultava considerata attraverso il riferimento alle difese svolte in primo grado; inoltre, essa non conteneva specifiche contestazioni alternative circa il materiale contenuto delle schede oggetto dell'appello incidentale. Il quarto motivo è stato respinto poiché la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato e rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale. La mancata proposizione di istanze istruttorie non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso o del motivo, potendo incidere, se del caso, sulla prova dei fatti allegati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, riguardando due voti comunque insufficienti ad alterare il risultato elettorale. Il sesto motivo è stato respinto perché i cinque voti erano stati ritenuti radicalmente nulli per violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 570/1960 e non potevano essere attribuiti alla lista n. 1, alla quale non risultavano espressi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore del Comune e dei controinteressati, liquidate in euro 3.000,00 per il Comune e euro 3.000,00 per i controinteressati, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione o svista materiale su una circostanza decisiva, emergente direttamente dagli atti e rilevabile con immediatezza; non comprende l'erronea valutazione delle prove o delle risultanze processuali.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Il richiamo alla diversa ipotesi revocatoria è stato ritenuto non pertinente rispetto alle doglianze, che riguardavano in realtà la valutazione probatoria e un asserito errore di giudizio.

  • art. 41 d.P.R. n. 570/1960

    La violazione delle regole sul voto assistito può determinare la nullità dei voti; i voti radicalmente nulli non possono essere attribuiti ad altra lista, neppure a quella indicata dal segno apposto sulla scheda.

  • art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960

    Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

    Il voto espresso per una lista resta valido, mentre la preferenza per un candidato di altra lista è inefficace.

Massime di principio

  • L'errore di fatto deducibile per revocazione consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a una circostanza decisiva, e non può essere utilizzato per contestare la valutazione giuridica o probatoria delle risultanze processuali.
  • L'omesso esame di un atto difensivo può integrare errore di fatto revocatorio solo se comporta omissione di pronuncia su una domanda o eccezione, oppure una svista percettiva sull'esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale decisiva; non è sufficiente che l'atto non sia espressamente menzionato nella motivazione quando risulti comunque considerato.
  • La mancata formulazione di istanze istruttorie non determina automaticamente l'inammissibilità di un ricorso o di un motivo, potendo eventualmente comportare l'infondatezza per carenza di prova dei fatti allegati.
  • Nel contenzioso elettorale manca l'interesse alla revocazione quando la doglianza riguarda un numero di voti comunque insufficiente ad alterare il risultato elettorale.
  • I voti dichiarati radicalmente nulli non possono essere attribuiti ad altra lista, anche quando il segno sulla scheda manifesti l'intenzione dell'elettore di votare la lista cui il voto era destinato, poiché la nullità impedisce qualsiasi attribuzione del voto.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleRevocazione e opposizione di terzo
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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