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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 118/2023 depositata in data 27/04/2023

Giustizia amministrativa202502091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 118/2023, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 118/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari per consentirne il godimento, al netto della prescrizione maturata. Dall'atto introduttivo del giudizio ordinario è emerso che il beneficio riguardava gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, evidenziando che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, poiché tale profilo non era oggetto del presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi. Ha ritenuto che il titolo fosse passato in giudicato, fosse stato ritualmente notificato e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti, anche parziali; il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito informazioni sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente aveva prodotto solo dopo un ordine istruttorio del TAR la documentazione relativa al passaggio in giudicato e al giudizio presupposto, contribuendo alla dilatazione dei tempi processuali.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e l'amministrazione non abbia adempiuto, neppure parzialmente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'an e del quantum del credito, unitamente alla prova documentale dell'assenza di pagamento, consente di ritenere non controverso il debito portato dal titolo esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a provvedere, a spese dell'amministrazione inadempiente, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'ottemperanza resta delimitata al contenuto del titolo giudiziale e alle pretese effettivamente azionate: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se il relativo pagamento non è stato richiesto nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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