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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01240/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro su atti giudiziari per l’importo di euro 5.531,64. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso originario, ma in appello la decisione è stata riformata perché la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di liquidazione prodromici, ha escluso che eventuali vizi degli avvisi potessero essere fatti valere contro la cartella una volta divenuti definitivi, ha ritenuto non maturata la prescrizione decennale e ha reputato sufficiente la motivazione della cartella. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di liquidazione, senza prova del ricevimento della raccomandata informativa, e avesse altresì errato nel ritenere non decorso il termine quinquennale di decadenza dell’ente impositore, mancando prova della notifica rituale degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la doglianza, pur formalmente incardinata sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, nel caso di notifica diretta a mezzo posta della cartella o degli atti prodromici, non si applica l’art. 139 c.p.c. con l’obbligo della raccomandata informativa, ma la disciplina del servizio postale ordinario e l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controricorrente, mentre nessuna statuizione sulle spese è stata adottata verso l’intimata non costituita; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia ripartito l’onere probatorio in modo errato; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato unitamente ad altre norme processuali, ma la censura è stata ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati in modo incompatibile con la norma; non per contestare la lettura delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento nei casi previsti; non per censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 76, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo; la censura è stata però respinta perché risolta in fatto e non in errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la doglianza investiva in realtà gli accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ricordato che le censure sulla valutazione delle prove e sull’omesso esame di elementi istruttori sono ammissibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale riformulato.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In caso di notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione si applica la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessaria la successiva raccomandata informativa.

  • art. 139 c.p.c.

    Ritenuto non applicabile alla notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sicché non può pretendersi la raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per affermare la presunzione di conoscenza della dichiarazione per effetto del suo arrivo nel luogo di destinazione, superabile solo con prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cartella può essere impugnata per mancata o invalida notifica dell’atto presupposto; tale verifica è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    La modifica del 2018 che ha reintrodotto l’obbligo della raccomandata informativa non ha efficacia retroattiva.

  • art. 1, comma 883, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La norma ha reintrodotto l’obbligo di una successiva raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, ma senza efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando si contesti un errore nella distribuzione dell’onere probatorio; se invece si contesta la valutazione delle prove già acquisite, la censura è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.
  • Le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio; esse sono ammissibili solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto, oppure abbia violato i limiti del prudente apprezzamento nei casi normativamente regolati.
  • Nel processo tributario, l’eventuale invalida notifica dell’atto presupposto alla cartella costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito un riesame diretto degli atti per verificare autonomamente la ritualità della notifica.
  • La notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, segue la disciplina del servizio postale ordinario e non quella dell’art. 149 c.p.c. o della L. n. 890/1982, con conseguente assenza dell’obbligo della raccomandata informativa salvo diversa previsione normativa applicabile ratione temporis.
  • La modifica normativa che reintroduce l’obbligo della successiva raccomandata informativa non si applica retroattivamente, salvo che la norma sia espressione di principi costituzionali con efficacia immediata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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