Sentenza n. 15/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - della missiva pec (prov. INPS.7010.22/09/2021.0394798), notificata il 22 settembre 2021, con la quale l’INPS, Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nella medesima data, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 affermando che “Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001.”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, (Atto. n. 4572 del 7 marzo 2017) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetti di liquidazione del TFS che non li computavano
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già luogotenente della Guardia di Finanza, era cessato dal servizio il 31 agosto 2016 a domanda, con 56 anni di età e 38 anni di servizio utile. Contestava il diniego dell'INPS alla riliquidazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Deduceva violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS sosteneva che il beneficio non spettasse ai militari cessati a domanda e che, comunque, l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 subordinasse il beneficio al pagamento della contribuzione residua. Il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza chiedeva l'estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, rilevando che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita è l'INPS; la partecipazione della Guardia di Finanza agli adempimenti amministrativi preparatori non la rende parte legittimata nel giudizio. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione tra forze di polizia a ordinamento civile e militare, e che il beneficio spetti anche al personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha inoltre chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del TFS, avente natura di retribuzione differita; pertanto, il riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS non richiede il pagamento di ulteriore contribuzione. L'INPS è stato condannato a riliquidare e corrispondere la buonuscita includendo i sei scatti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti
La disposizione si applica anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza e consente di includere i sei scatti nella base di calcolo del TFS, anche quando la cessazione sia avvenuta a domanda dopo il conseguimento di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali spettante al personale interessato.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, incluso il personale della Guardia di Finanza.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disciplina riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS; l'obbligo di versamento della contribuzione residua opera quindi ai fini pensionistici e non per l'inclusione dei sei scatti nel TFS.
art. 16 l. n. 121/1981
È richiamato per definire in senso ampio la categoria delle forze di polizia, nella quale rientra la Guardia di Finanza.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, senza distinzione rispetto al personale di polizia a ordinamento civile, purché sussistano le condizioni previste dalla disciplina.
- Il personale della Guardia di Finanza cessato a domanda ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS quando, alla cessazione, abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo del trattamento di fine servizio; il riconoscimento dei sei scatti nel TFS non è subordinato al pagamento della contribuzione residua prevista da tale disposizione.
- Nel giudizio relativo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale debitore, mentre l'amministrazione di appartenenza, anche se coinvolta negli adempimenti preparatori, non è legittimata passivamente.
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