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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6801/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità assoluta ed insanabile del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e, per derivazione, di tutti gli atti successivi (comprese le sentenze di primo e secondo grado) per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., lamentando in particolare la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto dispositivo del giudizio e del decreto di differimento dell'udienza al difensore di fiducia nominato con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata presso il Giudice per le indagini preliminari; il ricorrente sosteneva altresì che tale nomina fosse efficace nel procedimento principale se ad esso espressamente riferita e che gli atti inerenti la procedura incidentale dovessero essere trasmessi dal GIP al Pubblico Ministero per consentire le corrette notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'imputato aveva ritualmente nominato un difensore di fiducia e eletto domicilio nell'ambito dell'istanza di ammissione al patrocinio avanti al GIP e che tali atti, se espressamente riferiti al procedimento principale, producono effetti anche nel procedimento principale. Ha precisato che il GIP, all'esito del provvedimento, doveva trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, il quale avrebbe dovuto inserirli nel fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare, consentendo così la notifica al difensore. La mancata notificazione al difensore in proprio e quale domiciliatario dell'imputato degli atti essenziali ha costituito una causa di nullità generale ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, a partire dalla rinnovazione dell'udienza preliminare davanti al Tribunale di Chieti in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione di atti essenziali al difensore o al domiciliatario integri una causa di nullità di ordine generale, con effetti invalidanti sugli atti successivi.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Applicata quale norma che comporta l'annullamento degli atti quando sussiste una nullità generale; la Corte l'ha invocata per disporre l'annullamento delle sentenze di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio dedotto in cassazione (violazione di norme processuali sulla nullità), e su cui il ricorso era fondato.

  • art. 93 D.P.R. n. 115/2002

    Regola la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto corretta la presentazione dell'istanza al GIP e valida la nomina del difensore di fiducia effettuata nell'ambito di tale procedura.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla richiesta di trattazione orale; non decisivi sul punto centrale ma segnalati nel corso dell'udienza.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio rese nell'ambito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanti al GIP sono efficaci anche nel procedimento principale se espressamente riferite a quest'ultimo.
  • Il Giudice per le indagini preliminari che riceve l'istanza di patrocinio deve, all'esito, trasmettere tempestivamente gli atti contenenti la nomina del difensore al Pubblico Ministero, affincheè siano inseriti nel fascicolo trasmesso al giudice competente e le notifiche possano essere effettuate correttamente.
  • La mancata notifica all'imputato o al suo difensore (in proprio o quale domiciliatario) di atti essenziali quali l'avviso di udienza preliminare, il decreto dispositivo del giudizio o decreti di differimento può integrare una nullità di ordine generale ed insanabile (artt. 178 e 179 c.p.p.), con annullamento delle sentenze e rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe il difensore deve vigilare sulla corretta ricezione delle notifiche e, se necessario, proporre tempestivamente eccezioni o impugnazioni per far valere l'eventuale nullità procedurale.
  • Gli uffici giudiziari e il Pubblico Ministero hanno l'obbligo di curare la trasmissione e la registrazione degli atti relativi al patrocinio a spese dello Stato per non pregiudicare il diritto di difesa e la validità delle notifiche processuali.

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