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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44110/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale de L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all'imputato per il reato di detenzione e cessione di sei panetti di hashish da 50 g ciascuno, con la più grave misura dell'obbligo di dimora. Smacchia ha proposto ricorso deducendo: 1) nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 310, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha rispettato i criteri di scelta delle misure cautelari e non ha verificato la sussistenza delle esigenze cautelari né la necessità di una misura più gravosa; 2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non essendo state esposte ragioni concrete e specifiche sul perché le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso formalmente non ammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo il GIP del Tribunale di Pescara aveva revocato la misura originaria dell'obbligo di presentazione per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari. Tuttavia, per impedire l'efficacia dell'ordinanza impugnata (che aveva aggravato la misura), la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale de L'Aquila ai sensi del combinato disposto dell'art. 310, comma 3 c.p.p. e delle regole esecutive del codice di procedura penale. In sostanza il ricorso è stato dichiarato privo di interesse ma l'ordinanza impugnata è stata annullata, impedendone l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente l'appello del Pubblico Ministero avverso provvedimenti in materia cautelare; il comma 3 è stato richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza al fine di impedirne l'efficacia.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (indizi, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione) che devono sussistere per la misura personale; la difesa ha contestato che tali esigenze non fossero adeguatamente valutate.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Contiene i criteri per la scelta e la graduazione delle misure cautelari; secondo il ricorrente il Tribunale non ha applicato correttamente il criterio del necessario minor afflittivo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Impone al giudice l'obbligo di motivare in modo sufficiente e non contraddittorio le decisioni; la censura del ricorrente mirava proprio alla carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norme emergenziali che consentono lo svolgimento di udienze in camera di consiglio con modalità semplificate; la Corte ha trattato il procedimento richiamando tali disposizioni.

  • regolamento esecuzione cod. proc. pen. (richiamato insieme a art. 310, comma 3)

    Regole esecutive applicate dalla Corte per giustificare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di impedirne l'esecuzione.

  • giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821)

    Principio consolidato secondo cui la revoca della misura personale rende privo di interesse il ricorso incidentale 'de libertate' dell'imputato e impone comunque l'annullamento dell'ordinanza che aveva aggravato la misura per evitarne l'efficacia.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare originaria rende spesso privo di interesse un ricorso incidentale avverso un provvedimento che ha aggravato la misura; il ricorso può quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Anche se il ricorso è privo di interesse, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata per impedirne l'esecuzione, specie quando la misura aggravata non è più efficace.
  • Quando si sostituisce o si inasprisce una misura cautelare il giudice deve motivare adeguatamente la scelta, applicando i criteri di graduazione previsti dagli artt. 274 e 275 c.p.p. e indicando perché le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da misure meno afflittive.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere specifica, concreta e non contraddittoria in conformità all'art. 125 c.p.p.; carenze in tal senso possono essere oggetto di censura in sede di impugnazione.
  • Il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. per ottenere misure più gravose, ma il tribunale del riesame è tenuto a valutare la necessità e la proporzionalità dell'aggravamento.
  • In casi simili è utile monitorare eventuali provvedimenti successivi (es. revoca da parte del GIP) che possono incidere sull'ammissibilità del ricorso e sulla possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • L'annullamento senza rinvio non decide nel merito la fondatezza delle censure, ma ha effetto pratico di impedire l'applicazione della misura aggravata.

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