Sentenza n. 1126/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento -OMISSIS-del 28.12.2023, con il quale il Ministero della Difesa ha decretato l'espulsione del ricorrente dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare svolto presso l'Accademia AM di Pozzuoli e ne ha disposto contestualmente il proscioglimento dalla ferma contratta quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata; atto notificato il 04.01.2024; - dei seguenti atti presupposti: - dell'avvio di procedimento amministrativo finalizzato all''espulsione dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare ed al proscioglimento dalla ferma contratta quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata di cui agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-ell'Aeronautica Militare Accademia Aeronautica e Comando Corsi; - della non nota proposta di espulsione di cui al Protocollo -OMISSIS-diramata dall''Accademia Aeronautica cui ha fatto seguito il parere di concordanza da parte del Comandante delle Scuole; - dell'atto del -OMISSIS- dell'Accademia Aeronautica di convocazione innanzi alla Commissione permanente di attitudine per il giorno -OMISSIS- e del verbale redatto in quella sede (non noto); - del verbale di seduta n. -OMISSIS-del 31.10.2023, con cui la Commissione permanente di attitudine istituita presso l'Accademia Aeronautica ha assegnato al ricorrente il giudizio di insufficiente alle qualità fisiche, morali e di carattere, e di mediocre alle qualità professionali attribuendo il voto complessivo pari a 16,70/30°in attitudine militare e professionale; - della scheda valutativa per frequentatori del Comando Corsi attributiva di voto finale di 16,70/30° (o 16,65/30); - dei non noti atti di valutazione attributivi di insufficienze all'attitudine militare e professionale riferibili all'Allievo -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, delle non note Linee guida per la formazione della Commissione permanente di attitudine e l'attribuzione dell'attitudine militare e professionale ed. 2023, limitatamente alla parte in cui abbiano previsto un sistema di valutazione che ha duplicato il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente; - per quanto occorrer possa, del provvedimento espulsivo laddove dà atto del mancato accoglimento della domanda di dimissione dal corso presentata dal ricorrente il -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non cogniti, atti tutti comunque lesivi dell''interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di espulsione dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare e di proscioglimento dalla ferma contratta, con i relativi atti presupposti di valutazione dell'attitudine militare e professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che lo ha espulso dal corso AUFP e prosciolto dalla ferma, nonché gli atti presupposti, deducendo: erroneità delle modalità di calcolo del voto finale di 16,70/30; violazione del ne bis in idem per la pretesa duplicazione dell'incidenza delle sanzioni disciplinari; incoerenza tra il giudizio negativo e i risultati conseguiti nelle prove della fase professionale, tra cui la valutazione dell'efficienza fisica pari a 26,36, il colloquio interdisciplinare pari a 24,00 e la media dell'esame scritto finale pari a 26,00; omessa predeterminazione dei criteri di valutazione; travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento; nullità o illegittimità della scheda valutativa per omessa datazione e sottoscrizione; difetto di motivazione; violazione degli artt. 595, 596, 599 e 600 del d.P.R. 90/2010. Il ricorrente ha inoltre contestato il mancato accoglimento della domanda di dimissioni presentata dopo l'avvio del procedimento espulsivo e ha chiesto l'acquisizione degli atti valutativi non depositati dall'Amministrazione. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Campania in favore del TAR Lazio e ha sostenuto l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha confermato la propria competenza territoriale, rilevando che gli effetti diretti degli atti impugnati erano limitati all'Accademia Aeronautica situata in Campania e che ricorreva anche il criterio della sede di servizio. Ha riconosciuto l'interesse ad agire nonostante la domanda di dimissioni, poiché l'espulsione per inidoneità poteva incidere sulla partecipazione a future procedure di reclutamento. Ha respinto la censura relativa alla nullità della scheda non sottoscritta, poiché il relativo contenuto era stato recepito nel verbale della Commissione Permanente di Attitudine. Ha inoltre ritenuto legittimi il sistema di calcolo, l'incidenza delle sanzioni disciplinari, la predeterminazione dei criteri mediante le Linee guida e la motivazione sintetica fondata su giudizi numerici e classificazioni. Il Collegio ha però accolto, ritenendola assorbente, la censura di incoerenza tra le valutazioni sintetiche riportate nella scheda e i risultati documentati nelle prove della fase professionale: i voti di 26,36, 24,00 e 26,00, riconducibili al giudizio di distinto, non trovavano riscontro nelle valutazioni dei settori fisico-morale, intellettuale-culturale e professionale della scheda. L'Amministrazione non aveva replicato specificamente a tale contraddizione. Il giudice ha quindi annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente, ordinando la rinnovazione del voto di attitudine militare e professionale relativo alla fase professionale, con considerazione anche dei risultati documentati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
La competenza territoriale del TAR Campania sussisteva perché gli effetti diretti degli atti impugnati erano circoscritti all'Accademia Aeronautica e alla relativa sede in Campania; inoltre, il rapporto di frequenza e ferma individuava la sede di servizio nel territorio regionale.
art. 600 d.P.R. 90/2010
La presentazione della domanda di dimissioni dall'Accademia, intervenuta dopo l'avvio del procedimento espulsivo, non ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione dell'espulsione, in ragione dei suoi possibili effetti preclusivi sulla partecipazione a future procedure di reclutamento.
art. 588 d.P.R. 90/2010
L'attitudine militare comprende il complesso delle qualità morali e caratteriali, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare, secondo i criteri richiamati dalle Linee guida applicate dall'Amministrazione.
art. 595 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente, insieme agli artt. 596 e 599, quale disciplina dei presupposti valutativi dell'espulsione; la decisione non ha tuttavia fondato l'accoglimento sulla violazione diretta di tale disposizione.
art. 596 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di una valutazione dell'attitudine militare e professionale; la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 599 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dell'espulsione in presenza di insufficienze valutative; il giudice ha accolto il ricorso per contraddittorietà delle valutazioni senza decidere in via autonoma la censura fondata su tale disposizione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione delle schede valutative militari può essere espressa mediante giudizi sintetici e voti numerici quando questi rappresentano coerentemente la valutazione complessiva effettuata secondo criteri predeterminati.
art. 21-septies l. 241/1990
La mancata datazione e sottoscrizione della scheda valutativa non ha determinato nullità, poiché il contenuto della scheda era stato recepito nel verbale della Commissione Permanente di Attitudine.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 21-septies per contestare la scheda valutativa; il giudice ha escluso che l'irregolarità formale dedotta comportasse l'invalidità dell'atto, valorizzando il recepimento del contenuto nel verbale collegiale.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le valutazioni dell'Amministrazione sulle qualità attitudinali, morali, caratteriali e professionali del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o evidente travisamento dei fatti.
- L'autonomia delle valutazioni riferite a fasi diverse di un corso o a periodi diversi esclude, di regola, che la mera discordanza tra giudizi precedenti e successivi integri eccesso di potere per contraddittorietà; tale vizio ricorre solo quando emergano elementi concreti di incompatibilità logica o fattori estranei alla valutazione.
- Anche una valutazione militare espressa mediante giudizi sintetici e voti numerici è illegittima quando i risultati documentati delle prove svolte nello stesso periodo valutativo sono logicamente incompatibili con le valutazioni riportate nella scheda e l'Amministrazione non fornisce una spiegazione coerente di tale divergenza.
- La scheda valutativa priva di data o sottoscrizione non è necessariamente nulla quando il suo contenuto sia stato recepito in un verbale collegiale della Commissione competente, che abbia fatto propri i giudizi e il voto finale.
- La presentazione di una domanda di dimissioni dopo l'avvio del procedimento espulsivo non elimina l'interesse a impugnare l'espulsione se quest'ultima può produrre effetti preclusivi sulla partecipazione a future procedure di reclutamento.
- Quando annulla una valutazione attitudinale per contraddittorietà con risultati oggettivi documentati, il giudice amministrativo deve limitarsi, di regola, a ordinare la rinnovazione della valutazione, lasciando all'Amministrazione la riedizione del potere secondo il vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
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