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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Comune dell’Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, Inclusiva e Partecipata del 21 maggio 2025, comunicata in data 23 maggio 2025, con la quale si “dispone la decadenza della presa d’atto prot. 122474 del 05.12.2016” e si “ordina la cessazione dell'attività commerciale” di vendita di alimenti e bevande (“Rosticceria Corsi”) esercitata dalla F.lli Corsi di Silvio e Davide s.n.c. in apposito “autonegozio” collocato in località S.S. 17 - Bivio per Monticchio dell’Aquila, quale rilocalizzazione post-sismica ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2009; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la nota comunale prot. n. 41090 del 10 aprile 2025, di avvio del relativo procedimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla F.lli Corsi di Silvio e Davide Corsi s.n.c. il 27 febbraio 2026: - della determinazione del Comune dell’Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, Inclusiva e Partecipata del 24 dicembre 2025, con la quale è stata disposta la revoca della “autorizzazione prot. 105622 del 16.09.2025 del posteggio isolato n. 2 delle dimensioni di mq 8 X 4 ubicato in Frazione San Gregorio per la vendita e somministrazione alimenti e bevande” rilasciata alla F.lli Corsi di Silvio e Davide s.n.c.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la diffida comunale prot. n. 144466 del 12 dicembre 2025 e la stessa autorizzazione prot. n. 105622 del 16 settembre 2025, ove riferita ad un posteggio inidoneo e privo di servizi per poter operare il trasferimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F.LLI CORSI DI SILVIO E DAVIDE CORSI S.N.C. il 21\4\2026: nel ricorso n. 253/2025 R.G. già proposto per l’annullamento della determinazione del Comune di L’Aquila – Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, Inclusiva e Partecipata datata 21.5.2025 e comunicata via p.e.c. il 23.5.2025, con la quale si “dispone la decadenza della presa d’atto prot. 122474 del 05.12.2016” e si “ordina la cessazione dell’attività commerciale” di vendita di alimenti e bevande (“Rosticceria Corsi”) esercitata dalla F.lli Corsi di Silvio e Davide S.n.c. in apposito “autonegozio” collocato in Loc. S.S.17 – Bivio per Monticchio di L’Aquila, quale rilocalizzazione post-sismica ai sensi della delibera di C.C. n. 57/2009; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota comunale prot. n. 41090 del 10.4.2025 di avvio del relativo procedimento; poi integrato con il primo atto di motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione del Comune di L’Aquila – Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, Inclusiva e Partecipata del 24.12.2025, con la quale è stata disposta la revoca della “autorizzazione prot. 105622 del 16.09.2025 del posteggio isolato n. 2 delle dimensioni di mq 8 X 4 ubicato in Frazione San Gregorio per la vendita e somministrazione alimenti e bevande” rilasciata alla F.lli Corsi di Silvio e Davide S.n.c.; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la diffida comunale prot. n. 144466 del 12.12.2025 e la stessa autorizzazione prot. n. 105622 del 16.9.2025 laddove risultata riferita ad un posteggio inidoneo e privo di servizi per poter operare il trasferimento; nonché con il presente atto per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a., dell’ordinanza del Comune di L’Aquila n. 1 del 20.4.2026 con cui è stato intimato a F.lli Corsi di Silvio e Davide S.n.c. e, per quanto occorrer possa, a PAD Multienergy S.p.A. e Consorzio Agrario Provinciale dell’Aquila il “rilascio dell’area individuata al catasto sezione E, foglio n. 38, particella n. 267 (sita in fregio alla SS 17, in corrispondenza del bivio per Monticchio, compresa tra la proprietà dell’ANAS e quella della RFI S.p.A.), nella disponibilità del Comune, libera da cose e persone”, assegnando agli intimati “il termine di due (2) giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l’esecuzione spontanea dell’ordine di sgombero, decorso il termine suddetto, senza ulteriori avvisi o dilazione verrà eseguita la rimozione coattiva di qualsiasi ingombro e verranno allontanate le persone eventualmente ancora presenti sul posto, salva l’applicazione delle congrue misure, amministrative e penali, in caso di inadempimento o di resistenza”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e richiamato nel predetto atto.

Giustizia amministrativa202500253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di decadenza della presa d’atto e cessazione dell’attività commerciale, successiva revoca dell’autorizzazione al posteggio e ordinanza di sgombero dell’area occupata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione comunale del 21 maggio 2025 con cui il Comune aveva disposto la decadenza della presa d’atto relativa alla rilocalizzazione post-sismica dell’attività commerciale e ordinato la cessazione della vendita di alimenti e bevande esercitata in un autonegozio collocato in località S.S. 17 – Bivio per Monticchio. Con motivi aggiunti sono state impugnate la successiva determinazione del 24 dicembre 2025, recante la revoca dell’autorizzazione relativa a un posteggio isolato in frazione San Gregorio, nonché la diffida comunale e l’autorizzazione stessa, in quanto riferita a un posteggio ritenuto inidoneo e privo dei servizi necessari al trasferimento dell’attività. Con ulteriori motivi aggiunti del 21 aprile 2026 è stata impugnata l’ordinanza comunale n. 1 del 20 aprile 2026, che intimava alla società, e per quanto occorresse ad altri soggetti, il rilascio entro due giorni dell’area sita in fregio alla S.S. 17, libera da cose e persone, prospettando l’esecuzione coattiva dello sgombero. La domanda cautelare è stata proposta per impedire che i nuovi provvedimenti rendessero inutilmente o contraddittoriamente vana la tutela già accordata dal TAR con le precedenti ordinanze cautelari nn. 152/2025 e 68/2026, che avevano consentito la prosecuzione dell’attività commerciale nelle more del giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 21 aprile 2026 e ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati sino alla definizione del merito, già fissata per l’udienza pubblica del 16 settembre 2026. Il Collegio ha rilevato che i provvedimenti aggiunti, pur riferendosi a rapporti amministrativi diversi ed eterogenei, precludevano il godimento del bene della vita temporaneamente assicurato dalle precedenti ordinanze cautelari, rendendo opportuno mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito. Nel bilanciamento degli interessi, la tutela cautelare dei lavoratori occupati nell’attività commerciale è stata ritenuta prevalente, allo stato, rispetto alla tutela del patrimonio immobiliare e dei vincoli paesaggistici prospettata dal Comune, anche perché la situazione dell’area oggetto dello sgombero è tuttora sub iudice in altri giudizi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati sino alla definizione del merito.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la situazione di fatto e preservare il bene della vita già temporaneamente assicurato da precedenti ordinanze cautelari, quando provvedimenti successivi, anche se riferiti a rapporti amministrativi diversi ed eterogenei, ne impediscano il godimento.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela della continuità di un’attività commerciale e dei lavoratori occupati può prevalere provvisoriamente sulle esigenze pubbliche di tutela del patrimonio immobiliare e dei vincoli paesaggistici, quando la situazione giuridica dell’area interessata dallo sgombero sia ancora sub iudice.
  • L’esecuzione di un ordine di sgombero entro un termine particolarmente ristretto deve essere sospesa, in sede cautelare, quando rischi di vanificare la tutela già accordata dal giudice amministrativo e di produrre effetti difficilmente reversibili prima della definizione del merito.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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