Ordinanza n. 1360/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del 17 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del 17 dicembre 2025, recante la cessazione del piano provvisorio di protezione per il ricorrente e il suo nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera con cui la Commissione Centrale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 82/1991, ha disposto la cessazione del piano provvisorio di protezione nei suoi confronti e nei confronti del nucleo familiare. La cessazione è stata motivata dal rifiuto del testimone di giustizia di trasferirsi immediatamente dalla località d'origine a una località protetta, trasferimento disposto per preminenti esigenze di sicurezza. Il provvedimento si fonda sui pareri conformi della DDA competente e della DNAA, che hanno ritenuto non opportuno o non fattibile l'espletamento del piano nella località d'origine o in un Comune limitrofo a quello in cui è ubicato il locale di riferimento, considerato che il ricorrente aveva denunciato esponenti della criminalità mafiosa collegati ad altre cosche operanti nel territorio regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase interinale, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione, poiché non apparivano prima facie superabili le valutazioni espresse dalla DDA competente e dalla DNAA sulla necessità del trasferimento in una località protetta distante da quella d'origine, al fine di garantire adeguatamente la sicurezza e l'incolumità del testimone e dei suoi familiari. Il giudice ha valorizzato la competenza delle autorità preposte alla valutazione delle esigenze di protezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
La Commissione Centrale ha disposto, sulla base di tale previsione, la cessazione del piano provvisorio di protezione in ragione del rifiuto del trasferimento immediato in località protetta.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni delle autorità competenti in materia di sicurezza e protezione dei testimoni, relative alla necessità del trasferimento in una località protetta distante da quella d'origine, possono giustificare il rigetto della sospensione quando non risultino prima facie superabili e siano funzionali alla tutela dell'incolumità dell'interessato e dei suoi familiari.
- Il rifiuto del trasferimento immediato disposto per preminenti esigenze di sicurezza può costituire, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 82/1991, presupposto per la cessazione del piano provvisorio di protezione.
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