Sentenza n. 357/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 205/2024 emessa dal Tribunale di Modena il 28.02.2024 e pubblicata il 29.02.2024, corretta con ordinanza del 26.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Modena, corretta con ordinanza del 26 marzo 2024. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni per l'esecuzione sostitutiva e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata all'amministrazione, la perdurante mancata esecuzione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
- L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, con conseguente detrazione delle somme già pagate.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali.
Come è indicizzato
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