Sentenza del 17/05/2016 n. 650 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -fatturazione per operazioni inesistenti - prova dell'inesistenza - sproporzionefra prestazioni fatturate e caratteristiche strutturali dell'imprenditore - èsufficiente. Èsufficiente, per dimostrare l'inesistenza di una prestazione fatturata (equindi l'indetraibilità dell'IVA esposta in fattura) verificare che il soggettoemittente la fattura stessa non è in possesso di beni strumentali o comunque diuna struttura idonea a fornire la prestazione così come esposta nel documentoex art. 21 d.P.R: 633/72.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene il provvedimento completo né l'esito processuale concreto. È riportato soltanto il principio secondo cui l'assenza, in capo all'emittente, di mezzi e struttura adeguati può essere sufficiente a provare l'inesistenza delle operazioni fatturate e, conseguentemente, a negare la detrazione dell'IVA esposta in fattura.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA relativa a prestazioni ritenute inesistenti. Il principio riportato afferma che l'inesistenza della prestazione può essere dimostrata verificando la sproporzione tra quanto fatturato e le caratteristiche strutturali dell'emittente della fattura, in particolare l'assenza di beni strumentali o di una struttura organizzativa idonea a eseguire le prestazioni indicate nel documento fiscale.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. 633/1972
documento ex art. 21 d.P.R. 633/72
La fattura deve rappresentare un'operazione realmente effettuata. La verifica della concreta capacità dell'emittente di eseguire la prestazione può concorrere a dimostrare che l'operazione indicata in fattura è inesistente.
Disciplina IVA sulla detrazione
L'IVA esposta su una fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente non è detraibile, anche se il documento fiscale è formalmente corretto.
Massime di principio
- Per valutare la realtà di una prestazione non è sufficiente esaminare la fattura: occorre verificare anche la concreta capacità economica, organizzativa e strumentale del soggetto che l'ha emessa.
- Una significativa sproporzione tra la prestazione fatturata e i mezzi effettivamente disponibili presso il fornitore può costituire un elemento probatorio rilevante dell'inesistenza dell'operazione.
- L'assenza di beni strumentali o di una struttura idonea non dimostra automaticamente, in ogni caso, l'inesistenza della prestazione, ma può essere sufficiente quando, valutata insieme agli altri elementi disponibili, rende implausibile l'esecuzione dell'attività fatturata.
- In presenza di operazioni inesistenti, la detrazione dell'IVA deve essere negata anche se il contribuente dispone di fatture regolari sotto il profilo formale.
- Poiché il testo della sentenza non è presente, non è possibile ricostruire con certezza le parti processuali, gli ulteriori elementi di prova o l'esatto dispositivo.
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