Cassazione Penale, Sentenza n. 3751/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che non aveva convalidato l'arresto in flagranza di CHAFU IBRAHIM per sei episodi: per cinque episodi per la mancata sussistenza della flagranza e per il sesto per la ritenuta inattendibilità della persona offesa. Il Procuratore denunciava violazione dell'art. 640 c.p. (truffa) e contestava una presunta motivazione "illogica/contradditoria", sostenendo che il G.I.P. avrebbe dovuto limitarsi a verificare il fumus dei reati provvisoriamente contestati e che non vi fossero due gruppi distinti di reati ma un unico reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il reato configurabile fosse la truffa tentata (in particolare in presenza di una "consegna controllata" del denaro da parte della polizia allertata dalla vittima), per la quale l'arresto in flagranza non è consentito ai sensi dell'art. 381, comma 2, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato l'inammissibilità della doglianza basata sulla generica illogicità della motivazione (contestabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogica, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte interpreta la fattispecie come potenzialmente riconducibile alla truffa ma, alla luce delle modalità dei fatti (consegna controllata), come reato tentato e non consumato.
art. 381, comma 2, cod. proc. pen.
Applicazione del principio che l'arresto in flagranza non è consentito quando si tratta di reato tentato come la truffa tentata determinata da una consegna controllata; pertanto la convalida dell'arresto non è possibile.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata la limitazione circa i motivi di cassazione: la mera illogicità della motivazione non è deducibile se non quando l'illogicità sia manifesta.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020 (Rv. 279656)
Principio consolidato secondo cui, in caso di "consegna controllata" effettuata dalla polizia allertata dalla persona offesa, la truffa è in genere tentata e non consumata, perché non si realizza l'acquisizione autonoma e definitiva del bene da parte dell'agente.
Massime di principio
- La "consegna controllata" effettuata dalla polizia induce a qualificare il fatto come truffa tentata: la disponibilità materiale non è mai divenuta autonoma e definitiva, per cui il reato è incompiuto.
- L'arresto in flagranza non può essere convalidato quando il reato configurabile è soltanto tentato e la normativa procedurale (art. 381, comma 2, c.p.p.) lo esclude.
- Il G.I.P. nella convalida dell'arresto deve verificare il fumus del reato, ma può valutare anche elementi quali l'attendibilità della persona offesa; la critica alla motivazione del G.I.P. è ammissibile in cassazione solo se l'illogicità è manifesta (art. 606 c.p.p.).
- Nei casi simili conviene verificare fin da subito se vi sia stata una "consegna controllata" o altra attività di contrasto che impedisca la realizzazione del profitto: questo influisce sulla possibilità di convalida dell'arresto e sul prosieguo delle misure cautelari.
- Nel procedere a impugnazioni cautelari occorre formulare censure specifiche e documentate sulla sussistenza della flagranza o del fumus, evitando recriminazioni generiche sulla motivazione che potrebbero risultare inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3692/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3695/2022 del 02/02/2022
- Sentenza penale · 2 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2022 del 02/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →