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Ordinanza

Ordinanza n. 4142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03203/2025.

Giustizia amministrativa202502889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 3203/2025, relativa al provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d'appello, già interessato da una consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025 e successivamente prorogata, il Movimento Consumatori, l'Autorità e il consulente tecnico d'ufficio hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di acquisizione e utilizzazione della documentazione. In particolare, è stato chiesto se il consulente potesse acquisire dati contabili e documenti aziendali specifici dell'impresa, anche non precedentemente prodotti in giudizio, purché ritenuti necessari per rispondere ai quesiti; è stato inoltre chiesto se potessero essere utilizzate memorie e documenti non integralmente condivisi con le altre parti, qualificati come confidenziali. Il consulente ha altresì chiesto di estendere i chiarimenti ad altri giudizi e di rimodulare i termini peritali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nei limiti delle indagini affidategli e nel rispetto del contraddittorio, documenti non previamente prodotti dalle parti quando siano necessari a rispondere ai quesiti e riguardino fatti secondari, non i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni. Nel caso concreto, i dati contabili e i documenti aziendali richiesti riguardano fatti secondari rispetto al fatto principale dedotto, consistente nel denunciato difetto di istruttoria e motivazione dell'Autorità, e possono quindi essere utilizzati dal consulente. L'ammissione è però limitata a documenti precostituiti riferiti all'epoca dell'illecito, come la contabilità del periodo interessato; sono esclusi documenti formati o elaborati successivamente dall'impresa, anche se predisposti in funzione della consulenza. È stata esclusa la prova confidenziale: i documenti posti a fondamento dell'accertamento devono essere trasmessi integralmente a tutte le parti e ai consulenti, in applicazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Per tutelare la riservatezza, il loro uso è stato limitato al presente giudizio e all'esercizio del diritto di difesa. Il Consiglio ha respinto la richiesta di estendere automaticamente i chiarimenti agli altri giudizi, rilevando che ogni istanza deve essere proposta e trattata nel singolo processo nel pieno contraddittorio, ferma la possibilità per le parti degli altri giudizi di orientarsi volontariamente secondo i criteri indicati. Sono stati infine prorogati i termini della consulenza: schema di relazione entro il 15 luglio 2026, osservazioni dei consulenti di parte entro il 20 settembre 2026 e deposito della relazione finale entro il 20 ottobre 2026. La causa è stata rinviata alla prosecuzione davanti alla sezione per la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    la tutela del diritto di difesa

    Impone che tutti i documenti sui quali si fonda l'accertamento tecnico siano sottoposti integralmente al contraddittorio delle parti; non è ammessa una prova confidenziale.

  • art. 99 c.p.a.

    Non applicato nel provvedimento; il giudice afferma tuttavia che i chiarimenti richiesti devono essere trattati nel singolo giudizio e nel contraddittorio tra le relative parti.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, anche in deroga alle preclusioni istruttorie gravanti sulle parti, documenti necessari per rispondere ai quesiti affidatigli, purché tali documenti riguardino fatti secondari e non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, salvo i fatti principali rilevabili d'ufficio.
  • Nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio possono essere acquisiti e utilizzati dati contabili e documenti aziendali precostituiti, anche non previamente prodotti in giudizio, se riferiti all'epoca dei fatti controversi e necessari alla soluzione dei quesiti; non possono invece essere introdotti documenti formati o elaborati successivamente dalla parte in funzione dell'accertamento tecnico in corso.
  • Non è ammissibile una prova confidenziale: ogni documento posto a fondamento dell'accertamento tecnico deve essere trasmesso integralmente a tutte le parti e ai rispettivi consulenti, in modo da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Le esigenze di riservatezza sui documenti acquisiti in consulenza possono essere tutelate limitandone l'utilizzazione al solo giudizio nel quale sono stati prodotti e all'esercizio del diritto di difesa, senza consentirne l'impiego in altre sedi.
  • I chiarimenti sulle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica devono essere richiesti e decisi nel singolo giudizio, nel contraddittorio delle parti di quel processo; non possono essere automaticamente estesi ad altri giudizi, salva l'eventuale adesione delle parti di questi ultimi ai criteri indicati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativa
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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