Cassazione Penale, Sentenza n. 4962/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore della ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando una contraddittorietà della motivazione: la Corte di appello aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ma, contemporaneamente, aveva riferito l'insussistenza di elementi idonei ad accertare la responsabilità. Secondo il ricorrente, tale formulazione avrebbe dovuto determinare non già la declaratoria di estinzione ma un'assoluzione nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato, in sede di legittimità non sono deducibili vizi di motivazione rilevanti ai fini del merito, poiché il giudice del rinvio deve comunque procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
La celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto è effettuata ai sensi di tale norma; la citazione è meramente procedurale e non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti), Rv. 244275 - 01
Sezioni Unite, n. 35490/2009
Principio giurisprudenziale richiamato: quando la sentenza impugnata dichiara l'estinzione del reato (es. per prescrizione), in cassazione non sono rilevabili vizi di motivazione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità; il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sulla causa estintiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata qui per quantificare l'onere a carico della ricorrente (equo importo di euro 3.000,00).
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata dichiara una causa di estinzione del reato (per es. prescrizione), in Cassazione non è possibile ottenere l'esame critico della motivazione volto a trasformare l'esito in una sentenza di assoluzione: la legittimità si limita e spesso il ricorso risulta inammissibile.
- In presenza di un doppio accertamento (dichiarazione di estinzione e osservazione sulla mancanza di prove), il rimedio non è normalmente la cassazione per "vizio di motivazione", ma eventuali rimedi devono essere valutati anteriormente (es. istanze in sede d'appello o questioni procedurali specifiche).
- Chi impugna deve focalizzarsi su profili di diritto ammissibili in Cassazione (violenze di norma, vizio di giurisdizione, ecc.) e non su mere incongruenze motivazionali quando la causa estintiva è stata dichiarata; diversamente il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e spese processuali: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso in Cassazione in ipotesi similari.
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