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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina del 21/10/2021 che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 14/09/2021. L'atto di sequestro preventivo per equivalente di euro 655.063,55 era stato disposto dal GIP come profitto del reato di truffa aggravata e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2021 (contestato alla s.a.s.). Il PM deduce violazione di legge (art. 309, comma 9 e art. 324 c.p.p.) sostenendo che il GIP avesse adeguatamente motivato il fumus commissi delicti fondandosi su consulenza tecnica e sulle intercettazioni che dimostrerebbero rapporti collusivi e volontarietà delle condotte, e che non fosse richiesta ulteriore motivazione sul periculum in mora alla luce dell'orientamento prevalente allora vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorso, pur formulato come violazione di legge, in realtà contestasse valutazioni di merito svolte dal Tribunale del Riesame, risultato dotato di un iter argomentativo coerente e dettagliato. La Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva correttamente annullato l'ordinanza del GIP per carenza di autonoma motivazione sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora, osservando che il GIP si era limitato a una rassegna fattuale senza enucleare i concreti elementi indiziari e le ragioni che giustificassero l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Inoltre la Cassazione ha chiarito che il potere del riesame di integrare motivazioni insufficienti non opera quando la motivazione originaria sia del tutto mancante o priva di autonoma valutazione.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato per il rilievo che le ordinanze in materia di sequestro preventivo impugnate ai sensi di tale norma possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo per violazione di legge; la Corte sottolinea che la censura deve attinere a errores in iudicando o in procedendo e non a rinnovate valutazioni di merito.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel mezzo di impugnazione; la Corte non ritiene che vi sia stata violazione di tale norma ma osserva che le doglianze del PM si risolvono in discussione di merito delle valutazioni del tribunale del riesame.

  • art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per precisare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro: la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge e non divergenti valutazioni di merito.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio

    La Corte richiama il principio secondo cui, anche nel sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, grava sul giudice l'onere di motivare sinteticamente le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; l'assenza di tale motivazione rende immotivato il sequestro in punto di periculum in mora.

  • Sez. U., n. 5876 del 13/02/2004 (Ferazzi) e Sez. U., n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Citata in relazione al principio secondo cui il difetto di motivazione integra violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 324 c.p.p. la Corte verifica solo violazioni di legge; non è luogo per riesaminare valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve enucleare autonomamente e concretamente gli elementi indiziari utili a fondare il fumus commissi delicti; una mera rassegna dei fatti senza valutazione critica è insufficiente e può condurre all'annullamento.
  • Anche nel sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria il giudice deve motivare sinteticamente il periculum in mora, ossia le ragioni per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, conformemente alle sezioni unite Ellade.
  • Il tribunale del riesame non è tenuto a integrare motivazioni completamente mancanti o prive di autonoma valutazione operata dal primo giudice; in tali casi il riesame può procedere all'annullamento piuttosto che rettificare o completare la motivazione originaria.
  • Le doglianze che, in apparenza, invocano violazioni di legge ma in realtà chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione e devono essere trattate come questioni di merito.

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