Sentenza n. 5448/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Forio – Ufficio Commercio con nota del 16.04.2026 e per la condanna del Comune di Forio ad esibire al ricorrente, entro il termine che sarà fissato dal Collegio, la documentazione richiesta con la predetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di accesso documentale del 16 aprile 2026 relativa ai titoli e agli atti riguardanti le attività di rimessaggio di imbarcazioni e collaudo di autoveicoli esercitate in un immobile del Comune di Forio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Comune di Forio l’accesso a tutti gli atti relativi alle attività commerciali di rimessaggio di imbarcazioni e collaudo di autoveicoli svolte presso un immobile in via degli Agrumi n. 25, in particolare autorizzazioni, SCIA o altri titoli abilitativi, certificazioni, pareri, nulla osta, provvedimenti sanzionatori e atti di controllo. Ritenendo che il Comune non avesse risposto entro trenta giorni, ha impugnato il silenzio e chiesto l’ordine di esibizione. Dopo la proposizione del ricorso ha rinunciato, dichiarando di avere appreso che il Comune aveva respinto l’istanza per incompletezza: la comunicazione di rigetto era stata inviata con raccomandata, la cui giacenza si era compiuta il 9 giugno 2026, e poi rinnovata mediante notifica a mani il 26 giugno 2026. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere nel merito la domanda di accesso. Ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: secondo quanto dichiarato dal ricorrente, la raccomandata recante il rigetto comunale era giunta a compiuta giacenza il 9 giugno 2026, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 16 giugno 2026. Il ricorrente aveva quindi acquisito legale conoscenza del riscontro prima di agire, con conseguente manifesta infondatezza della domanda e inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento amministrativo inviata con raccomandata si considera legalmente conosciuta dal destinatario, ai fini della decorrenza dei termini processuali, alla data in cui si compie la giacenza; un ricorso notificato successivamente deve confrontarsi con il provvedimento già conosciuto e non può essere fondato sull’asserito silenzio dell’amministrazione.
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