Cassazione Penale, Sentenza n. 28750/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha chiesto il pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario e il rimborso delle spese sostenute dal custode ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativamente al sequestro preventivo delle quote societarie. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta ritenendo che gli importi oggetto di sequestro fossero confluiti nel patrimonio degli interessati come espressione dell'accordo criminoso oggetto di associazione per delinquere.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio. Il motivo è che la motivazione del G.I.P. è stata ritenuta palesemente illogica e incongrua, priva di riferimenti normativi e non corrispondente all'oggetto del sequestro (quote societarie, non somme di denaro); il giudice dovrà valutare la fondatezza della richiesta della società e decidere di conseguenza.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è stata considerata rilevante per l'istanza di pagamento dei compensi e rimborso spese: prevede che, nel caso di revoca del sequestro, gli importi impiegati per la gestione del patrimonio possano essere posti a carico dello Stato. Il giudice, soprattutto quando il sequestro riguarda quote societarie e non somme di denaro, deve valutare concretamente la fondatezza della richiesta ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando il sequestro riguarda quote societarie (e non somme liquide), il giudice deve motivare in modo coerente e specifico rispetto all'oggetto del sequestro prima di rigettare richieste di pagamento dei compensi e rimborso spese.
- L'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 può giustificare l'addebito allo Stato degli oneri di gestione se il sequestro è revocato; il giudice deve verificare i presupposti fattuali e giuridici per applicare la norma.
- Motivazioni vaghe che richiamano genericamente il 'confluito nel patrimonio degli indagati' o presunte connessioni con accordi criminosi non sono sufficienti: è necessario un nesso giuridico e probatorio esplicitato nella decisione.
- La mancata indicazione di riferimenti normativi o di ragionamenti logici coerenti può giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, parte interessata può ottenere il riesame del provvedimento presentando ricorso per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale se la decisione del giudice appare contraddittoria o non corrispondente all'oggetto del sequestro.
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