Ordinanza n. 15231/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale e di collocamento in congedo assoluto, con decorrenza dal 15 aprile 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 29 luglio 2026, notificato il 18 agosto 2026, con il quale il Ministero della Difesa lo ha prosciolto dalla ferma ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettera f), d.lgs. 66/2010 e collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 2070 dello stesso decreto legislativo. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti in camera di consiglio, un possibile profilo di incompetenza territoriale. Il ricorso indicava che il ricorrente, già cessato dal servizio al momento dell’instaurazione del giudizio, risiedeva in provincia di Taranto. Non sono riportati ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento sostanziale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e individuato come competente il TAR Puglia. Ha ritenuto inapplicabile il foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., poiché il rapporto era cessato al momento del radicamento del giudizio; si applicano quindi i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1. In base al criterio dell’efficacia territoriale, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione si producono esclusivamente gli effetti diretti dell’atto: il decreto riguarda il solo ricorrente e gli effetti si esauriscono nel luogo della sua residenza, in provincia di Taranto. Nulla sulle spese, riservate al giudice competente a seguito della riassunzione.
Norme richiamate
il criterio dell’estensione territoriale della res controversa deve, pertanto, trovare applicazione nel presente giudizio, avente ad oggetto la contestazione dell’assunta determinazione di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente della richiesta idoneità psico-fisica, atteso che l’atto impugnato riguarda unicamente la parte ricorrente ed esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza del medesimo interessato (cessato dal servizio militare all’atto della proposizione del ricorso), riconducibile all’ambito territoriale della regione Puglia
Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento in cui il giudizio viene instaurato, si applicano i criteri territoriali ordinari. Il criterio dell’efficacia diretta dell’atto radica la competenza nel TAR della circoscrizione in cui gli effetti si esauriscono esclusivamente.
al fine di determinare la competenza sulle controversie riguardanti i pubblici dipendenti trova applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm. (c.d. foro del pubblico impiego), mentre laddove tale rapporto sia cessato all’atto del radicamento del giudizio, operano gli ordinari parametri posti al comma 1 del medesimo articolo 13 cod. proc. amm.
Il foro del pubblico impiego opera soltanto se il rapporto è ancora in essere quando viene instaurato il giudizio; se è già cessato, la competenza si determina secondo i criteri ordinari del comma 1.
Massime di principio
- Nelle controversie di pubblico impiego, il foro speciale dell’art. 13, comma 2, c.p.a. presuppone che il rapporto sia in essere al momento del radicamento del giudizio; se il rapporto è già cessato, la competenza territoriale è determinata dai criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- In base al criterio dell’efficacia territoriale previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., quando un provvedimento produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico, la competenza spetta a tale TAR, anche se l’amministrazione emanante ha sede altrove.
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