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Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del diniego del 1° luglio 2022, comunicato via pec dall'INPS - Direzione provinciale di Chieti, relativo alla inclusione di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 nella base di computo per la liquidazione del TFS; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del ridetto beneficio economico.

Giustizia amministrativa202200789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS di includere sei scatti stipendiali nella base di computo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato a riposo a domanda dal 1° gennaio 2018, all'età di 57 anni e dopo 41 anni, 11 mesi e 27 giorni di servizio, ha chiesto l'inclusione nel TFS dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. L'INPS ha negato il beneficio ritenendo che la cessazione a domanda non rientrasse tra i presupposti normativi, riferiti secondo l'Istituto ai casi di decesso, raggiungimento dei limiti di età o permanente inabilità al servizio. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 e dell'art. 2 l. n. 232/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, chiedendo l'annullamento del diniego, l'accertamento del diritto e la condanna alla riliquidazione del TFS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego dell'INPS. Ha interpretato l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nel senso che il beneficio dei sei scatti biennali spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha richiamato l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare, rilevando che quest'ultimo considera gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma l'estensione al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. La normativa non prevede un'esclusione del beneficio ai fini del TFS per tale categoria. Il diniego è stato quindi annullato e deve procedersi al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno ... Il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

    La disposizione estende il beneficio dei sei scatti anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e di servizio.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    Gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.

    Il beneficio è riconosciuto anche al personale cessato su richiesta, subordinatamente al versamento della contribuzione previdenziale residua.

  • art. 1911, commi 1-3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

    Gli aumenti periodici dei sei scatti rilevano espressamente anche ai fini del TFS; il beneficio spetta altresì a chi sia collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • Il personale delle forze armate e delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Gli aumenti periodici dei sei scatti, una volta riconosciuti secondo i presupposti normativi, devono essere computati anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, poiché l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare li riferisce espressamente al trattamento di quiescenza, al TFS e all'indennità di ausiliaria.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto alla riliquidazione del TFS con l'inclusione dei sei scatti quando ricorrano i requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla legge; l'amministrazione previdenziale non può introdurre un'esclusione non prevista dalla normativa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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