Cassazione Penale, Sentenza n. 29929/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era accusato del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con altri, consistito nell'immissione in una villetta di cui era comproprietario, nell'allaccio del gas e nella voltura del contratto idrico, nell'apposizione di una catena con lucchetto per impedire l'accesso, nella minaccia di morte verso la persona offesa (frase riportata: «se non te ne vai ti sparo, esci fuori da casa mia») e nelle lesioni cagionate da un coimputato. In Cassazione la difesa ha contestato la credibilità della persona offesa e ha sostenuto l'esistenza di un presunto accordo anteriore (aprile 2017) che legittimava l'occupazione dell'immobile. Il ricorso si limitava a una rivisitazione della prova e a censure generiche senza indicare specifiche lacune logico-giuridiche del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile perché la difesa non ha indicato difetti di motivazione specifici o discrasie logiche nel provvedimento impugnato; ha confermato la valutazione di inattendibilità dell'interpretazione difensiva (mancanza di prove dell'accordo) e, quindi, la responsabilità penale per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con altri. È stata confermata anche la condanna per le conseguenze (lesioni) e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; il processo evidenzia che il reato commesso il 22 aprile 2017 si sarebbe prescritto il 4 febbraio 2025, ossia successivamente alla sentenza di appello (circostanza richiamata nel provvedimento). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta accolta dalla Corte.
Norme richiamate
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
La condotta descritta (immissione nell'immobile, allacci abusivi, chiusura dell'accesso con catena e minacce) è stata ritenuta pienamente idonea a integrare il reato. La Corte ha confermato la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito, ritenendo insuscettibili di riforma le mere contestazioni di credibilità non supportate da elementi probatori nuovi o da errori logico-giuridici specifici
minacce
La minaccia di morte rivolta alla persona offesa è stata acquisita come elemento aggravante e come fattore integrante la modalità violenta dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
lesioni personali (concorso di persone)
La lesione causata da un coimputato è stata ricollegata all'evento criminoso complessivo; la responsabilità concorrente è stata riconosciuta dai giudici di merito e confermata in Cassazione in assenza di ragioni di fatto o di diritto idonee a scalfire la ricostruzione
prescrizione del reato
La Corte richiama che il reato del 22 aprile 2017 si sarebbe prescritto il 4 febbraio 2025, ossia in data successiva alla sentenza d'appello; il rilievo della prescrizione è indicato nel provvedimento ma non ha impedito la conferma delle statuizioni di colpevolezza nella fase di impugnazione qui esaminata (va verificato caso per caso l'effetto formale della prescrizione sulla pronuncia definitiva)
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente una generica richiesta di revisione della credibilità delle parti: il ricorrente deve indicare errori di diritto o specifiche discrasie logiche nella motivazione del giudice di merito se vuole ottenere l'ammissione del ricorso
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla ricostruzione dei fatti rese dal giudice di merito sono vincolanti per la Corte di Cassazione se fondate e motivate; la Suprema Corte non riesamina i fatti se non in presenza di profili di illegittimità formale o di errori logico-giuridici evidenti
- Per provare l'esistenza di un accordo antecedente che giustifichi un'occupazione occorrono elementi probatori concreti e documentali: mere affermazioni contraddette dalle dichiarazioni della parte offesa non sono sufficienti
- La minaccia grave e l'uso della forza o di strumenti idonei a impedire l'accesso (es. catena e lucchetto) integrano fattispecie che aggravano la posizione dell'autore e rendono più difficile una convincente difesa basata solo su contestazioni di fatto
- Riguardo alla prescrizione, è fondamentale controllare la data di estinzione del reato rispetto alle tappe processuali: se la prescrizione si verifica prima della pronuncia definitiva, può determinare l'estinzione del reato; se avviene dopo la sentenza di appello, occorre valutare gli effetti sulla fase successiva e sull'eventuale pronunciamento definitivo
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