Cassazione Penale, Sentenza n. 21936/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 25/11/2025 che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Frank Godwin (in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), chiedendo la cassazione per violazione dell'art. 299, comma 2, c.p.p. e per vizio di motivazione (manifestamente illogica) circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari. In particolare si censurava che il Tribunale avrebbe trascurato il valore attenuante del tempo già trascorso in custodia, la condizione di incensuratezza e l'età non avanzata, l'esistenza di domicilio e possibilità di lavoro in Italia, la distanza geografica del domicilio dagli ambienti di commissione del reato e l'assenza di violazioni durante circa quattro mesi di arresti domiciliari, nonché l'insussistenza di elementi probatori per ritenere recidiva la condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione di merito sulle esigenze cautelari e sulla persuasività delle argomentazioni del Tribunale, materie non sindacabili in questa sede salvo vizi intrinseci di motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che ha confermato il rischio concreto e attuale di recidiva, posto che non è intervenuto un mutamento significativo della situazione (il domicilio ritenuto inidoneo, incertezze sulla concreta esecuzione degli arresti domiciliari, la gravità della condotta - trasporto di circa 1,5 kg di eroina - e l'opacità dello stile di vita dell'indagato). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende; la decisione impugnata è divenuta definitiva e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti esecutivi.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale richiamata per il reato contestato (traffico/trasporto di sostanze stupefacenti); la gravità e le modalità del fatto (circa 1,5 kg di eroina come corriere/ovulatore) hanno inciso sulla valutazione prognostica della pericolosità e sull'inidoneità di misure meno afflittive.
art. 299, comma 2, c.p.p.
Norma sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari: il ricorrente denunciava la sua violazione ma la Corte ha ritenuto che le censure sollevassero in realtà questioni di merito e non vizi di diritto o motivazionali intrinseci idonei a fondare la cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Norme che delimitano l'oggetto del controllo in cassazione: la Corte può valutare solo i vizi indicati dall'art. 606; le doglianze che mirano a una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle argomentazioni sono inammissibili.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Criterio delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione: richiede valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; la Corte ha confermato che tale valutazione è riservata al giudice del merito quando congruamente motivata.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Riguarda la valutazione del decorso del tempo dal reato nella decisione di custodia iniziale; la Corte ha spiegato che il semplice decorso del tempo non basta da solo a motivare la sostituzione della misura senza altri elementi che ne attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
art. 616, c.p.p.
Norma utilizzata per comminare al ricorrente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria una volta che la decisione impugnata è divenuta definitiva.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sulle esigenze cautelari: le censure che chiedono una diversa ponderazione degli elementi indizianti sono inammissibili salvo vizi intrinseci di motivazione.
- Per rimettere in discussione una misura cautelare sostituita o revocata occorre far emergere fatti nuovi o un vizio della motivazione che sia interno al provvedimento, non semplici critiche sulla persuasività della valutazione prognostica.
- Il decorso del tempo trascorso in custodia ha valenza neutra se non accompagnato da ulteriori elementi concreti che indichino l'affievolimento delle esigenze cautelari (comportamento, accertata domiciliazione stabile, lavoro, assenza di contatti illeciti verificabili).
- La gravità del reato e le modalità concrete della condotta (es. ruolo di corriere con ingente quantitativo di stupefacente) possono prevalere sul fattore della prima incensuratezza nel giudizio prognostico sulla pericolosità.
- La valutazione sul punto della inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) spetta al giudice di merito; per contestarla in Cassazione è necessario dimostrare la manifestità di illogicità o la carenza totale di motivazione.
- In pratica, per chiedere con successo la sostituzione di una misura detentiva con una meno afflittiva è utile documentare cambiamenti concreti e recenti (es. stabile lavoro e reddito comprovato, domicilio certo e verificabile, comportamento irreprensibile sotto il profilo cautelare) e concentrarsi su vizi formali o argomentativi ben individuabili nel provvedimento impugnato.
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