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Ordinanza

Ordinanza n. 2025/2026 - Roma, Sezione 5B

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, n. 39632 inoltrata dalla ricorrente in data 7.6.2024, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione per le attività di sostegno (solo con abilitazione) nella classe di concorso ADSS per la scuola secondaria di II°, conseguito in Spagna, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202513514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno, con abilitazione, nella classe di concorso ADSS, conseguito in Spagna. L'istanza era stata presentata il 7 giugno 2024 e successivamente reiterata mediante diffida PEC del 15 settembre 2025. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, la questione dell'eventuale prematurità del ricorso, notificato il 4 novembre 2025, alla luce dell'orientamento secondo cui la riproposizione di una domanda di riconoscimento, quando presenti gli elementi necessari per essere qualificata come nuova istanza, fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento. In applicazione dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine massimo per provvedere è stato individuato in 120 giorni, con scadenza successiva alla proposizione del ricorso, il 13 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso. Ha rilevato che la reiterazione dell'istanza poteva qualificarsi come riproposizione della domanda e, quindi, far decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento. Poiché il ricorso era stato proposto il 4 novembre 2025, mentre il termine di 120 giorni sarebbe scaduto soltanto il 13 gennaio 2026, il giudice ha prospettato la possibile prematurità e conseguente inammissibilità del ricorso. Non essendo presenti le parti all'udienza camerale e non essendo stato quindi possibile sottoporre loro oralmente la questione, il TAR ha assegnato 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla sola questione di ammissibilità e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del ricorso contro il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per memorie quando non sia stato possibile discuterla in udienza.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi entro il termine complessivo massimo individuato dal TAR in 120 giorni; la riproposizione di una domanda completa può far decorrere un nuovo termine per provvedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la riproposizione di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, quando presenti tutti gli elementi necessari per essere qualificata come nuova istanza, fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
  • Il ricorso avverso il silenzio è prematuro, e può risultare inammissibile, se viene proposto prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, computato a decorrere dalla nuova istanza qualificabile come riproposizione della domanda.
  • Per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per provvedere è stato individuato dal giudice in 120 giorni, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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