Ordinanza n. 453/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensiva, 1) dell'ordinanza dirigenziale 255 del 30.10.2025 notificata in data 5 novembre 2025; 2) regolamento adottato con delibera commissariale n. 4 dell'1 febbraio 2024; 3) delibera commissariale n. 4 dell'1.02.2024; 4) ogni atto connesso, presupposto o consequenziale che incida sulla sfera giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che applica una sanzione pecuniaria edilizia nella misura massima edittale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 255 del 30 ottobre 2025, notificata il 5 novembre 2025, nonché il regolamento comunale e la relativa delibera commissariale del 1° febbraio 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguarda l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima edittale. Ai fini del fumus boni iuris, il Tribunale ha ritenuto necessario accertare quale tipologia di edilizia residenziale pubblica riguardi gli edifici interessati e acquisire il regolamento comunale del 2024, richiamato per giustificare l'applicazione della sanzione nella misura massima. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto e documentato, mediante attestazione ISEE, condizioni economiche tali da rendere attuale il pregiudizio derivante dall'esecuzione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale impugnata sub a). Ha disposto un incombente istruttorio, onerando il Comune del deposito nel fascicolo telematico, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata sulla tipologia di edilizia residenziale pubblica relativa agli edifici e del regolamento comunale n. 4 del 2024. Il fumus è stato ritenuto meritevole di approfondimento in ragione della necessità di verificare i presupposti dell'applicazione della sanzione nella misura massima; il periculum è stato ravvisato nelle condizioni economiche documentate dal ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il Tribunale ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora, accogliendo la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura massima edittale può giustificare la sospensione dell'atto quando i presupposti della quantificazione sanzionatoria richiedano un approfondimento istruttorio sulla disciplina applicata e sulla qualificazione degli immobili interessati.
- Il periculum in mora derivante dall'esecuzione di una sanzione pecuniaria può essere ravvisato nelle condizioni economiche del destinatario quando queste siano specificamente dedotte e documentate, anche mediante attestazione ISEE.
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica di fatti e dall'acquisizione di atti nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, onerando l'amministrazione del deposito di una relazione documentata entro un termine prefissato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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