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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti - Sez. Lavoro n. 50/2025 del 14/01/2025

Giustizia amministrativa202501574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, Sezione lavoro, n. 50/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti, notificata al Comune il 17 gennaio 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato l’ente al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma pari a un’annualità delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito per il rapporto part-time e quello spettante in caso di trasformazione a tempo pieno di 36 ore settimanali, oltre interessi legali, nonché delle spese del giudizio lavoristico. Il Comune, pur intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno inoltre domandato la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Comune di adottare ogni atto necessario al pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Tindari, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, attribuendogli il compito di compiere tutte le operazioni necessarie, comprese l’eventuale allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione, il reperimento materiale e il pagamento. Il giudice ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in relazione al tempo trascorso, alla natura del credito e all’entità delle somme. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

  • art. 30, comma 8, d.lgs. 165/2001

    La sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione aveva riconosciuto il credito retributivo derivante dal rapporto di lavoro pubblico; il TAR ne dispone l’attuazione in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificata la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione soccombente di compiere entro un termine determinato tutti gli atti necessari al pagamento delle somme dovute.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, conferendogli il potere di compiere tutte le fasi amministrative e contabili necessarie all’esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico; l’organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, alla natura del credito e all’entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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