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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14261/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni lavoratori socialmente utili, impiegati presso diversi comuni, hanno agito per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con gli enti utilizzatori, sostenendo di essere stati adibiti reiteratamente, oltre i limiti temporali consentiti, a mansioni corrispondenti ai servizi istituzionali degli enti e sovrapponibili a quelle del personale degli enti locali, pur percependo soltanto il sussidio previsto dalla disciplina degli LSU. In via principale chiedevano la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; in subordine domandavano il risarcimento del danno in forma specifica o monetaria, anche richiamando l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. I giudici di merito avevano respinto la domanda di subordinazione e la convertibilità del rapporto con la P.A., ma avevano riconosciuto l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e il correlato danno comunitario. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione della disciplina sul lavoro a progetto e dell'art. 2126 c.c. per mancata valorizzazione dell'assenza del progetto; omesso esame di fatti decisivi in relazione allo svolgimento di mansioni istituzionali e all'inserimento nell'organizzazione dell'ente; nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile; violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata rimessione alle parti sulla questione rilevata d'ufficio circa la necessità di specificare il livello contrattuale e la qualifica professionale delle mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità delle allegazioni circa le concrete mansioni svolte e le loro modalità di esecuzione, genericità ritenuta ostativa all'applicazione dell'art. 2126 c.c. e all'individuazione dei profili professionali e delle differenze retributive. Ha inoltre affermato che il solo scostamento dal progetto non basta a determinare l'applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo necessario provare anche l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione. Ha escluso sia il vizio di omesso esame di fatti decisivi, perché le allegazioni erano comunque state considerate e giudicate generiche, sia la nullità per motivazione apparente o perplessa, perché la motivazione era chiara e intellegibile. Ha infine negato la violazione dell'art. 101 c.p.c., osservando che il contraddittorio preventivo è richiesto solo per questioni nuove rilevate d'ufficio, non per la valutazione officiosa degli elementi costitutivi della domanda. Condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    ricorso ex art. 414 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2020

    Richiamato dai ricorrenti come parametro del risarcimento monetario richiesto in subordine; nel testo è presente un refuso sull'anno della legge.

  • art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    escludeva la convertibilità dei rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato con le PP.AA. ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    La Corte di merito ha escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 81/2000

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere che la mancanza del progetto dovesse condurre alla riconduzione del rapporto nell'alveo della disciplina invocata.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e nel contesto della verifica della subordinazione del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte ha affermato che l'applicazione dell'art. 2126 c.c. non deriva dal solo scostamento dal progetto, ma richiede anche la prova dell'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica e dell'adibizione a servizi istituzionali; è stata inoltre ritenuta ostativa la genericità delle allegazioni sulle mansioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma i relativi motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le censure di nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che tale vizio non copre una diversa valutazione del materiale allegato e istruttorio.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, precisando che il termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. è dovuto solo per questioni nuove rilevate d'ufficio, non per la valutazione officiosa degli elementi costitutivi della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla nullità della sentenza: il difetto di motivazione rileva solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di lavoratori socialmente utili impiegati presso una pubblica amministrazione, il solo superamento del progetto o l'assenza di esso non basta, da solo, a fondare l'applicazione dell'art. 2126 c.c.: occorre allegare e provare anche l'effettivo inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente e l'adibizione a compiti rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.
  • La domanda volta al riconoscimento di differenze retributive e alla qualificazione del rapporto deve contenere allegazioni specifiche sulle concrete mansioni svolte e sulle modalità di esecuzione; la genericità delle deduzioni impedisce l'accertamento della qualifica professionale e del relativo credito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione le allegazioni della parte, valutandole però come generiche o insufficienti: in tal caso la censura mira soltanto a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.
  • La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga errata o insufficiente.
  • Il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. va attivato per questioni nuove rilevate d'ufficio, non quando il giudice si limiti a verificare officiosamente l'esistenza degli elementi costitutivi della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpiegati socialmente utiliImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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