Cassazione Penale, Ordinanza n. 34357/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto un permesso orario per recarsi in ospedale dove la moglie era in attesa di partorire. Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza con decreto del 21 marzo 2025. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto manoscritto e presentato personalmente al Tribunale di sorveglianza, senza sottoscrizione né intervento di un difensore abilitato. Il ricorso censurava implicitamente il diniego del permesso, ma la Corte non è entrata nel merito della richiesta, rilevando d’ufficio il vizio di inammissibilità per difetto di legittimazione alla proposizione personale del ricorso dopo la riforma dell’art. 613 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal detenuto senza l’assistenza di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
Il ricorso era astrattamente ammissibile solo come ricorso straordinario avverso un provvedimento con incidenza sulla libertà personale, ma ciò non superava il vizio processuale del ricorso personale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte ha ritenuto possibile la trattazione de plano dell’impugnazione in quanto manifestamente inammissibile.
art. 613 c.p.p.
Dopo la modifica della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
artt. 571 e 613 c.p.p.
La novella del 2017 ha introdotto un regime di rappresentanza tecnica necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento deve essere proposto tramite difensore cassazionista; la proposizione personale integra causa di inammissibilità.
- La nomina contestuale di un difensore non sana il vizio se il ricorso è stato comunque redatto e sottoscritto personalmente dalla parte senza l’intervento del difensore abilitato.
- Nei casi di manifesta inammissibilità del ricorso, la Corte può procedere de plano senza necessità di trattazione in camera di consiglio ordinaria.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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